DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1077
Art. 16. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'articolo 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita' dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all'[articolo 2121 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 17
Art. 17. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita', di cui all'articolo 16: fino a 5 anni di anzianita', 50%; oltre i 5 e fino a 10 anni, 75%; oltre i 10 anni di anzianita', 100%. Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'articolo 16 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita', o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte IV del presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 18
Art. 18. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'articolo 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui ai 5° comma, e all'articolo 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'articolo 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 19
Art. 19. DECORRENZA La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore dal 1 gennaio 1948 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti: Nessuna revisione dovra' essere effettuata per gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporta una revisione di conteggio per le prestazioni e le erogazioni gia' effettuate. I nuovi conteggi, in relazione alle disposizioni della presente regolamentazione avranno effetto solo per le prestazioni che saranno effettuate a decorrere dal 1 marzo 1949. Resta inoltre stabilito che il nuovo trattamento previsto per l'istituto delle ferie (articolo 8) avra' decorrenza dal 1 gennaio 1949.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1° la data di assunzione; 2° la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'articolo 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3° il trattamento economico iniziale; 4° la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1° la carta d'identita'; 2° il libretto di lavoro; 3° le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempreche' questi abbiano l'idoneita' e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
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Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissioni di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione dei termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 32 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 4
Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali nei limiti delle direttive impartite dai dirigenti di azienda o i dai titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione e delle qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che in parte integrante del presente contratto.
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Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella della stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto. E' ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 15 per cento per la durata del periodo di prova. CHIARIMENTO A VERBALE La riduzione del minimo di stipendio del 15 per cento e' applicabile solo nel caso di assegnazione alla 2ª categoria. Non costituisce comunque precedente e viene applicato unicamente agli effetti dell'articolo 5 cui la presente dichiarazione si riferisce.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 6
Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposto per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
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Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20° giorno e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dai comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 8
Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 9
Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera', assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.
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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento) che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione della azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con [regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si da' luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga di cui all'articolo 10, comma 6°, si applica al solo periodo di maggiore durata previsto dalla tabella di legge.
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Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'articolo 10 della presente regolamentazione e cioe' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo 12. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno da corrispondersi, oltre la normale retribuzione sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno, 25%; b) lavoro festivo (domenica, festivita' infrasettimanali e nazionali o giorno di riposo compensativo), 40%; c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore), 55%; d) lavoro straordinario feriale notturno, 40%; e) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore), 60%; f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni, 30%; g) lavoro a turni notturni, 7%. Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita' eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione dell'azienda.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 12
Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 13
Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 14
Art. 14. PERMESSI E CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 15
Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10 per cento della retribuzioni mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 16
Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero gia' maturato il 1° o i primi 2 bienni di anzianita', l'importo degli aumenti periodici gia' maturati verra' rivalutato, in base alla nuova percentuale dei 5 per cento. Tale trattamento avra' decorrenza dal 1 dicembre 1948. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 590 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 17
Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7 per cento del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 18
Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 19
Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da moralita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 20
Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10 per cento del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 21
Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dallo impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 22
Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50 per cento della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 11 del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 23
Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 24
Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 25
Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi si assenza, e lieta retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'articolo 26 della presente regolamentazione quando risultino piu' favorevoli all'impiegata a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 26
Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento. TABELLA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U107700400260110001&dgu=1960-10-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-11&art.codiceRedazionale=060U1077) Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'articolo 32. Ove cio' non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 27
Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 28
Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1° rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze; 2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d' d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[articolo 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1934, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-11-13;1825~art8); 4° aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 29
Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, n on siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 31
Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuno delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento o sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1° mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2° mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3° giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10: 1° mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2° giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3° mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1° mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria; 2° mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; 3° giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta al sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato del permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti al sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'articolo 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 32
Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'articolo 29) si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile, esclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 o portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1941 l'indennita', di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, esclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quelli disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae, per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1912 al 31 dicembre 1917 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza; d) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1918 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc. di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 35 della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisponde le sottoindicate percentuali dell'indennita' di di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita', e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini, o il 55° anno di eta' per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell'articolo 26 gravidanza o puerperio.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 34
Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'articolo 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 35
Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda si atterra' alle norme dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 36
Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 37
Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'articolo 32 per la indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'articolo 31 sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 38
Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto r che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 39
Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'articolo 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32 e 37 della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 40
Art. 40. MINIMI DI STIPENDIO La tabella dei minimi di stipendio base degli impiegati con decorrenza 1 aprile 1948 rimane come appresso stabilita: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U107700400400110001&dgu=1960-10-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-11&art.codiceRedazionale=060U1077)
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III-art. 41
Art. 41. DECORRENZA La presente regolamentazione per gli impiegati entra in vigore il 1 gennaio 1948, salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti. Resta stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni gia' effettuate, entreranno in vigore nel mese successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della presente regolamentazione. Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie (articolo 13) avra' decorrenza dal 1 gennaio 1949. Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli impiegati presso l'amministrazione della azienda. Data di sottoscrizione della presente regolamentazione: Roma, 12 marzo 1949
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 1
ALLEGATO 2 ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 2
Art. 2. In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo circolo competente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 3
Art. 3. L'intervento del Collegio tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da esso prescelto fra quelli designati ai sensi dell'articolo 2.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico, dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quali sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'articolo 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 6
Art. 6. Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 7
Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, alla Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi delle gravame di nomi delle due persone da essa prescelte a fra parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera' nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'articolo 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 8
Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo-art. 9
Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria ittica-conserviera, del quale seguira' le sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua stipulazione. Roma, 12 marzo 1949
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 1
Art. 1. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50 per cento della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 2
Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 3
Art. 3. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI AI lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 4
Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 5
Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 6
Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 7
Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore, dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente articolo 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 8
Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di udire l'autorita' giudiziaria alle competenti associazioni sindacali centrali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 9
Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 10
Art. 10. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IV-art. 11
Art. 11. DURATA Il presente contratto avra' durata fino al 30 giugno 1950 e sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata ricevuta ritorno. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia stato sostituito da un successivo contratto Nazionale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 3 Accordo-art. 1
ALLEGATO 3 ACCORDO DEL 19 LUGLIO 1947 RELATIVO ALLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, DELLA FABBRICAZIONE DEGLI ESTRATTI E DEI DADI PER BRODO DI ORIGINE VEGETALE E DELLA CONSERVAZIONE DEL PESCE, NEL TERRITORIO NAZIONALE In Roma, addi' 19 luglio 1947 tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, GRUPPO MARMELLATE, CONSERVE VEGETALI, ESTRATTI E DADI VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Francesco Massa, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo, rag. Antonio Carretta, dott. Mario Lulani: l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI CONSERVE ALIMENTARi VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Domenico Gattinara, assistito dal rag. Giuseppe Vacca. dott. Bertoldi, avv. Lo Russo, avv. Carmine Cuomo; L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMATORI ED INDUSTRIALI DELLA PESCA (Gruppo Conservieri Ittici), rappresentata dal Direttore dott. Alberto Fidato, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo; con l'assistenza della GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del dott. Filippo Bazzanti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai signori Giovanni Tabili, dottor Pasquale Giorgio, Eugenio Santerini, Albino Baldo, geom. Vittorio Motuano dott. Bernardo D'Arezzo, Carlo Bocchi, Epaminonda Contavalle, Gennaro Tortora, Carmine Salcano, Settimo Melani, Giovanni Gambino, Gaetano Castellano; si conviene quanto segue Art. 1. Le qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle Conserve Alimentari Vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per bordo di origine vegetale e della conservazione del pesce, nel territorio nazionale, sono le seguenti: QUALIFICHE: A) UOMINI. 1) Operai Specializzati: Sono specializzati coloro i quali compiono lavori la cui corretta e responsabile esecuzione richiede specifica e non comune capacita' tecnica. 2) Operai qualificati: Sono qualificati coloro i quali compiono lavori la cui esecuzione richieda specifica e normale capacita'; 3) Manovali specializzati: Sono manovali specializzati coloro i quali, pur non avendo specifiche capacita' tecniche, sono assegnati a particolari servizi che richiedono attitudini e conoscenze tali da poter svolgere capace opera di collaborazione professionale con gli operai di classifica superiore. Sono inoltre considerati manovali specializzati gli addetti ai lavori pesanti, per i quali si richiedono corrispondenti attitudini, ed i carrettieri. 4) Manovali comuni: Tutti gli altri manovali sono considerati comuni. 5) Passaggio di categoria: L'operaio il quale abbia raggiunto un grado di perfezionamento professionale che lo renda idoneo al passaggio alla categoria superiore, puo' essere a sua domanda sottoposto ad un esperimento dal cui esito favorevole gli derivera' il passaggio. Questo si realizzera' mano a mano che se ne presenta la possibilita' per le esigenze dell'Azienda e dovra' essere preceduto da un periodo di effettivo esercizio che non potra' superare una settimana di lavoro per il gruppo lavorazione e quattro settimane lavoro per il gruppo ausiliario. 6) Apprendista: L'apprendista il quale al termine del periodo di apprendistato non abbia compiuto con esito favorevole la prova d'arte per il passaggio ad operaio qualificato, rimarra', a sua domanda, in servizio, quale manovale specializzato. 7) A titolo di esemplificazione si precisa che sono considerati specializzati gli operai di prima categoria come segue: 1) Meccanico: tornitore, aggiustatore, forgiatore, formatore, o conduttore di macchine similari, tubista, calderaio, saldatore autogeno o elettrico, stagnino lattoniere, meccanico di macchine (per scatolificio, di litografia, di frigorifero, di turbine per dadi e di aggraffatrici), autista meccanico. 2) Falegname: L'operaio che costruisce e ricostruisce mobilio, infissi, modellista, ecc. 3) Bottaio: L'operaio con provetta capacita' lavorativa che costruisce o ricostruisce botti. 4) Muratore: L'operaio di provetta capacita' lavorativa che sappia condurre a termine in modo autonomo qualsiasi lavoro di muratura. 5) Fuochista: Il conduttore patentato di caldaie a vapore. 6) Elettricista: Montatore, riparatore di motori, impiantatore di linee interne ed esterne. 7) Imballatore: L'operaio che confeziona imballaggi speciali di spedizioni complesse con diretta responsabilita'. 8) Autoclavista: L'operaio che risponde del funzionamento relativo ad un numero di autoclavi da 4 (quattro) a 5 (cinque) e' considerato operaio specializzato. Quando il numero delle autoclavi del cui funzionamento l'operaio risponde e' di 6 (sei) fino a 9 (nove) unita', l'operaio e' considerato appartenente alla seconda categoria speciale (gia' equiparati) a tutti gli effetti, dalle dieci (10) unita' ed oltre l'operaio e' considerato appartenente alla prima categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti. 9) Bullista: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori di una o due unita' e' considerato operaio specializzato. L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori corrispondenti a tre unita' e' considerato appartenente alla seconda categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti; dalle 4 unita' ed oltre l'operaio e' considerato appartenente alla prima categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti. 10) Cuciniere: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione del complesso delle bacinelle e' considerato specializzato, salvo restando le posizioni, di fatto di migliore favore gia' esistenti presso le singole aziende. 11) Stagnini addetti alla lavorazione: L'operaio, stagnino a mano, e' considerato operaio specializzato purche' risponda ai requisiti di cui all'art. 1 (voce specializzati). 12) Macchinisti di macchine a legno detti anche operai di segheria o segantini: L'operaio dotato di particolari capacita' che gli consentono di lavorare indifferentemente presso tutte le macchine relative alla lavorazione del legno (e piu' precisamente seghe, inchiodatrici, foratrici, toupy, piallatrici, ecc.) e che effettivamente esplichi la sua attivita' per diversi tipi di macchine, almeno due, esistenti nel complesso aziendale, e' considerato specializzato. Ferme rimangono le condizioni di miglior favore gia' esistenti presso le singole aziende. 13) Lavoratori addetti alla custodia: Le associazioni contraenti precisano che i lavoratori addetti alla custodia (vigilanza e controllo dell'entrata e dell'uscita del personale o delle merci) per la diversita' dei compiti e delle responsabilita' in relazione alla complessita' degli stabilimenti, non si prestano ad una classifica uniforme per tutti gli stabilimenti, grandi, medi e piccoli dell'industria conserviera. Stabiliscono pertanto la attribuzione della qualifica: a) di equiparati di 2ª categoria ai capi guardiani o capi custodi di grandi stabilimenti; ai subalterni o sostituti il trattamento economico dell'operaio specializzato, se hanno compiti di verifica; negli altri casi infine il trattamento economico dell'operaio qualificato. b) di equiparato di seconda categoria ai capi guardiani o capi custodi dei medi stabilimenti; il trattamento della categoria di qualificato ai subalterni o sostituiti. c) di salariato con il trattamento di operaio qualificato ai custodi di piccoli stabilimenti; il trattamento della; categoria inferiore agli eventuali sostituti. Ferme rimangono le condizioni di miglior favore in atto nei singoli stabilimenti. 14) Uscieri e fattorini: Valgono le stesse norne determinate per i lavoratori addetti alla custodia. Peraltro i giovani fattorini non potranno avere il trattamento di operaio qualificato prima del compimento dei 20 anni. 15) Pesatore: Valgono le stesse norme determinate per il lavoratore addetto alla custodia. 16) Operai qualificati: A titolo riassuntivo si precisa che sono considerati operai qualificati tutti gli addetti alle macchine e gli appartenenti alle categorie indicate nella esemplificazione per gli specializzati, quando hanno le capacita' lavorative richieste alla voce: qualificati. Sono inoltre considerati operai qualificati i "cassai". B) DONNE: 1) Donne specializzate: Sono considerate appartenenti alla prima categoria (specializzate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti: 1) Formatrici alla testata delle linee automatiche. 2) preposte alle presse automatiche o semiautomatiche di scatolificio. 3) preposte alle cesoie automatiche. 4) confezionatrici artistiche. 5) stagnine a mano. 6) mettifoglio di litografia. 2) Pelatrici: Avendo riguardo al particolare lavoro disagiato pelatrici viene riconosciuto il trattamento salariale stabilito per la prima categoria. 3) Donne qualificate: Sono considerate appartenenti alla seconda categoria (qualificate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti: 1) Bordatrici. 2) Preposte alla cesoia a pedale. 3) Preposte alle aggraffatrici a vuoto o a pieno. 4) Preposte alle incartatrici automatiche per dadi e pressiste. 5) Cassaie. 6) Addette alle bacinelle. 7) Mettigomme. 8) Formatrici semiautomatiche. 9) Sbocciolatrici di pesche (a coltello e cucchiaino) e di ciliege o di amarene (a cucchiaino) tutte le altre sono manovali comuni (terza categoria). 10) Etichettatrici a mano e/o a macchina (quando hanno compiuto il 18° anno di eta). 4) Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta s'intendera' soddisfatta con applicazione di una eguale tariffa.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 3 Accordo-art. 2
Art. 2. Le qualifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore dal 21 (ventuno) luglio 1947 ed avranno la stessa durata dello stipulando contratto nazionale generale normativo per le categorie di cui alle premesse e di esso faranno parte integrante.
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