DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1328
Art. 40. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli atrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune. Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 41
Art. 41. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per Ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 6 parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 43
Art. 43. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza. giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La unita' verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale e in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 44
Art. 44. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato: per azione commessa non in connessione con lo svolgimento dal rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda; f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa; i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplina di cui all'art. 43. 2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che compia atti che possano provocare all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell'azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'articolo 43 qualora vi sia dolo.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 45
Art. 45. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44 o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori. L'azienda puo' esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Nota esplicativa: Al termine della campagna stagionale, ai lavoratori assunti per la durata della stessa e che vengono licenziati, dovra' essere dato un preavviso di giorni 6 (sei) in mancanza ai lavoratori medesimi dovra' essere corrisposta la relativa indennita' sostitutiva.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 46
Art. 46. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 44, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (98 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi: le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero. Le misure dell'indennita' di. cui al comma primo si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, della indennita' di contingenza, dell'eventuale terzo elemento derivante dagli Accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, dell'eventuale indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste dall'art. 7 - Parte Comune - e dell'eventuale indennita' per lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata secondo le norme previste all'art. 17 - Parte Comune - del presente contratto. Nella indennita' di licenziamento, si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della, retribuzione dell'8%. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione delle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore, si aggiungono due giorni per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta, e l'indennita' e' calcolata sulla intera retribuzione come indicato al precedente comma. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Ferme restando tutte le altre norme sopra indicate ed in considerazione del carattere stagionale dell'industria olearia, ai lavoratori assunti per le esigenze della campagna annuale, al termine della campagna stessa l'indennita' di licenziamento, di cui alla precedente lettera a), sara' liquidata in ragione di 1/12 per ciascun mese di servizio, con esclusione delle frazioni di mese fino ai 15 giorni compiuti. Chiarimento a verbale La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennita' di licenziamento (1 gennaio 1947) deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi aI lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianita' ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 47
Art. 41. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 48
Art. 48. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento, o da cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 49
Art. 49. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti e opzioni; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- Tabelle
Tabella A. - OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B. - OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico Nota. - Per tutte le province siciliane valgono i riportati minimi previsti per gli uomini superiori a 20 anni. Per i minori e le donne vanno applicati i "temperamenti" previsti per la regione siciliana che, per quanto riguarda la C.I.S.L. e U.I.L. sono stati, modificati con l'accordo interconfederale 23 novembre 1954. Secondo tale accordo le retribuzioni dei minori e delle donne sono fissate nella seguente misura: UOMINI Operai specializzati 18-20 anni .......................................... 93,3 7% 16-18 anni .......................................... 68,1 8% Operai qualificati 18-20 anni .......................................... 91,0 8% 16-18 anni .......................................... 71,7 4% inf. 16 anni ........................................ 57,4 7% Manovali specializzati 18-20 anni .......................................... 89,5 8% 16-18 anni .......................................... 82,7 6% inf. 16 anni ........................................ 61,0 9% Manovali comuni 18-20 anni .......................................... 92,4 6% 16-18 anni .......................................... 85,1 8% inf. 16 anni ........................................ 70,2 6% DONNE 1ª categoria sup. 20 anni ........................................ 83,3 0% 18-20 anni .......................................... 85,9 1% 16-18 anni .......................................... 71,1 5% 2ª categoria sup. 20 anni ........................................ 83,7 6% 18-20 anni .......................................... 85,5 1% 16-18 anni .......................................... 76,3 9% inf. 16 anni ........................................ 60,5 2% 3ª categoria sup. 20 anni ........................................ 83,8 3% 18-20 anni ........................................ 86,5 4% 16-18 anni ........................................ 79,7 3% inf. 16 anni ........................................ 66,3 9% Le cifre risultanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate verranno arrotondate, ove necessario, ai cinque centesimi superiori.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 1
Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare agli effetti del comma precedente: a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogie, equivalenti a quelle della prima parte dei restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza. custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 2
Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi. Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'art. 1 comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o Servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza, alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia. Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale. A titolo di esempio appartengono al primo grado: capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olii da sansa o da semi oleosi con solventi; capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olio da semi oleosi mediante pressione; capi operai preposti al complesso delle varie fasi della raffinazione olii; capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di saponi; capi operai preposti alla officina meccanica ove la stessa abbia un'attrezzatura di mezzi e di personale tale da consentire uno sviluppato servizio di manutenzione e riparazione. A titolo di esempio appartengono al secondo grado: capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti spremitura semi oleosi, estrazione a benzina, raffineria e saponeria; capo degli operai addetti al magazzino olii incaricato anche delle operazioni di miscele e filtrazioni; capo guardiano; capo fattorino; analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative. L'applicazione di detta esemplificazione nelle piccole aziende del settore oleario e saponiero potra' tener conto delle particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, per cui le attribuzioni distintamente previste nella esemplificazione di che trattasi, potranno risultare variamente accentrate.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'. Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15° giorno, deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21, 22, 24.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 5
Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 33. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa il decorso del primo decennio o del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per in concessione rispettivamente del primo o del secondo o terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, o ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dal precitato art. 21 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norme transitorie all'art. 5. 1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 194: 6 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente una anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo articolo 33. 2) La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale all'art. 5. Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 24 del contratto operai, per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta, solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto a minori anzianita' di servizio.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 6
Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria. opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado interiore. Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 8
Art. 8. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 9
Art. 9. POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite; c) le quattordici seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (Natale); 11) 26 dicembre (Santo Stefano); 12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b) e c), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata. di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione. In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita' oltre le quattordici sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuoVe festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera, a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nella altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 1.0 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle festivita' infrasettimanali e nazionali. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Durante il periodo di attivita' stagionale detto preavviso sara' ridotto a giorni due. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale: per la prima ora.................................. 25% ore successive.................................... 35% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni con- siderati festivi.................................. 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni...................................... 4% turni notturni.................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo...................... 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non com- preso in turni avvicendati): prima ora......................................... 60% ore successive.................................... 75% Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo (48 e 60), sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 17 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed oltre la retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 13
Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi i seguenti: 1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita'. di carovita, contingenza e terzo elemento. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.); c) eventuali premi; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 14
Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Il minimo mensile, afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale, e' riportato nell'allegata, tabella, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 15
Art. 15. COMPENSO SPECIALE Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 14 della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale e osservante un orario superiore alle 44 e fino alle 48 ore settimanali, viene concesso un "compenso speciale", aggiuntivo alla retribuzione mensile, intendendo che per quest'ultima. non e' stato modificato il criterio riaffermato nella relativa regolamentazione di riferire la retribuzione stessa all'orario normale di 48 ore settimanali. La misura del "compenso speciale" riferita all'orario normale massimo di 48 ore e' fissata in ragione del 5,2% sul minimo mensile contrattuale e contingenza; per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" e' rapportata in modo che risulti annullata per un orario, normale di 44 ore settimanali. Per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni previste per l'orario di lavoro dall'art. 10 della regolamentazione operaia, deve essere adottata la misura integrale del "compenso speciale", stabilita a norma del 2° comma, per qualsiasi orario normale di lavoro compreso tra le 54 e le 60 ore settimanali; per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" e' rapportata in modo che risulti annullata per un orario normale di 48 ore settimanali. Nel caso che l'orario normale fosse prestabilito in modo difforme nelle varie settimane, verra' considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale del predeterminato ciclo di variazioni dell'orario di lavoro. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti del lavoratore che, pur svolgendo mansioni rientranti fra quelle previste nelle deroghe ed eccezionali surrichiamate, ha acquisito come condizione di miglior favore l'osservanza dell'orario normale di lavoro per i lavoratori non soggetti alle deroghe. A detto lavoratore il "compenso speciale" deve essere concesso con le modalita' e le misure previste dal 20 comma. Il "compenso speciale" come sopra determinato non puo' essere assorbito dagli aumenti di carattere generale che venissero disposti per i lavoratori in genere, ne' ovviamente puo' essere assorbito dagli eventuali aumenti di merito o dagli scatti di anzianita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 16
Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza, del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio dal 20 al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, al fine del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di grado. Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne la variazione della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale. Norme transitorie 1) Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto all'appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto all'attribuzione della qualifica. predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937. La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto ala risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennita' di licenziamento. Per quanto riguarda gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952, si richiamano gli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. 2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati con decorrenza dal 1 ottobre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132800200160110001&dgu=1960-11-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-18&art.codiceRedazionale=060U1328) Nel caso di eventuali passaggi di grado (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite al grado cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le misure globali di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954. 3) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 2, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma 5° dell'art. 16, sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennita' di contingenza valevole al 31 dicembre 1957. La somma di quanto sopra verra' tradotta nella corrispondente percentuale.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 17
Art. 17. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 18
Art. 18. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Pero' il periodo (di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 20
Art. 20. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE PE- RICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' quello previsto nella Sezione B della Parte Comune del presente contratto.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 21
Art. 21. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta, la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 22
Art. 22. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti; giorni 30 per gli aventi anzianita', di servizio oltre i 20 anni compiuti. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 23
Art. 23. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 24
Art. 24. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino ai giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 25
Art. 25. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dall'[art. 2 della legge 10 giugno 1940, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art2) (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi). Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 26
Art. 26. TRASFERTA Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verra' corrisposto un trattamento da concordare in sede aziendale. In caso di mancato accordo, l'azienda corrispondera' il seguente trattamento: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla II classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono, essere remunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura, del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 27
Art. 27. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 26. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Chiarimento a verbale Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 28
Art. 28. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 29 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 29 stabilito. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello Stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori tra trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 29
Art. 29. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla meta' di essa per altri tre successivi mesi, nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi cinque mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta' di essa per i successivi sette mesi. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicato fino alla scadenza, del preavviso stesso. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza, di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore. Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 30
Art. 30. ASPETTATIVA PER MALATTIA Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 29, una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie. L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 31
Art. 31. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 32
Art. 32. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO
1° grado
2° grado
Fino a 5 anni compiuti ....... Mesi 1 Mezzo mese
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti............. Mesi 1 e mezzo Mesi 1
Oltre i 10 anni .............. Mesi 2 Mesi 1 e mezzo
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale e dalle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord 23-5-1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dai datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti contratti interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Centro-Sud) una indennita', da computare come segue sulla retribuzione mensile: a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30; b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30; c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione dell'indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo dell'indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti. Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatto moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25. La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), ad un dodicesimo della tredicesima mensilita', all'indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune - e alla indennita' per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'art. 17 - Parte Comune - del presente contratto, anche tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Norme transitorie all'art. 33. Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945. Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui al contratto collettivo 26 marzo 1930 per i capi operai se applicabile, o di cui alle altre regolamentazioni contrattuali ad esso lavoratore allora applicabili, e' aumentata di un giorno per ogni anno intero di servizio prestato nella mansione predetta. Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto dell'attribuzione. della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta. per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari ad un giorno per ogni anno di servizio.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 34
Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dalla indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia, superato i 5 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile agli effetti del presente articolo. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II- art. 35
Art. 35. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro; lavoro effettuato in turni avvicendati; tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti - opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata. TABELLA QUALIFICHE SPECIALI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132800200350110001&dgu=1960-11-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-18&art.codiceRedazionale=060U1328)
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III- art. 1
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