DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli. 4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83. 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno. 6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole. 7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno. 8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. 9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9. 11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali la velocita' locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche. 12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche' per i segnali ((permanenti)) di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego ((e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.)) 13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
Art. 80
(Dimensioni e formati dei segnali verticali) 1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento. 2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o piu' corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu' corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale". 3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorche' le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale". 4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita', possono essere variate in relazione alla velocita' predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 5. Qualora due o piu' segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei ((di prescrizione)). Le dimensioni minime dei 'segnali compositi' relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. ((Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm)). 6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse puo' essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonche' di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilita' richiesta in funzione della velocita' locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).
Art. 81
(Installazione dei segnali verticali) 1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali. 2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purche' non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. 3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo piu' basso dal piano orizzontale tangente al punto piu' alto della carreggiata in quella sezione. 4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme. 5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la massima e' di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche. 6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10). 7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocita' massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza puo' essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. 8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso. 9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimita' del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinche' i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocita' locale predominante su ambo le strade. 10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. ((L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.)) 11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del segnale stesso. 12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3Œ circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D. 13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonche' nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
Art. 82
(Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale) 1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. 3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilita' del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali. 4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. 5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando e' necessario segnalare piu' pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, e' tollerato l'abbinamento di due segnali ((del medesimo formato)) sullo stesso sostegno.
Art. 83
(Pannelli integrativi) 1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validita' nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo. 2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise. 3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 - per le distanze; modello II.2 - per le estese; modello II.3 - per indicare periodi di tempo; modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale. 4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b). 5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioe' la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b). 6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITA', cioe' il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d). 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioe' autorizza una deroga alla prescrizione per una o piu' categorie di utenti, ovvero ne limita la validita'. Quando la prescrizione e' limitata ad una o piu' categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco ((sono)) preceduti dalla parola ((eccetto)) (modello II.4/b). ((I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.)) 8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio ((...)) ((, e quello di nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.)) 9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalita' o provvisorieta' (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2). 10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi ((modello II.6)), salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono: Simbolo Significato Figura __ __ __ Pennello e striscia Segni orizzontali in corso di rifacimento modello II.6/a Auto in collisione Incidente modello II.6/b Locomotive Attraversamento di binari modello II.6/c Lama sgombraneve e gristallo di ghiacchio Sgombraneve in azione modello II.6/d Onde azzurre Zona soggetta ad allagamento modello II.6/e Due file di auto Coda modello II.6/f Pala meccanica Mezzi di lavoro in azione in modello II.6/g Cristalli di ghiaccio Strada sdrucciolevole per ghiaccio modello II.6/h Nuvola con gocce Strada sdrucciolevole per pioggia modello II.6/i Autocarro e auto Autocarri in rallentamento modello II.6/l Gru e auto Zona rimozione coatta modello II.6/m Freccia verticale Segnale di corsia modello II.6/n Esempi con iscrizione Tornanti modelli II.6/p1, II.6/p2 Macchina operatrice del servizio N.U. Pulizia strada modelli II.6/q1, II.6/q2 11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia piu' larga rispetto a quelle confluenti piu' strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo e' di colore nero su fondo bianco. 12. Nei pannelli integrativi e' vietato l'uso di iscrizioni quando e' previsto un simbolo specifico. E', altresi', vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo e' stabilito dalle presenti norme. 13. Ove motivi di visibilita' lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a II.8/b, II.8/c, II.8/d).
Art. 84
(Segnali di pericolo in generale) 1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto. 2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che osservi le normali regole di prudenza. 3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo ((.)) ((Per)) motivi di sicurezza, il segnale puo' essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo. 4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al sopra della carreggiata. 5. Se il segnale e' utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non puo' superare i 3 Km. 6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non e' chiaramente individuabile, il termine del pericolo puo' essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3). 7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di ((prescrizione)) sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.
Art. 85
(Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta) 1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare. 2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilita'. 3. Il segnale CUNETTA (fig.II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.
Art. 86
(Segnali relativi a curve pericolose) 1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilita', deve essere usato uno dei seguenti segnali: a) CURVA A DESTRA (fig. II.4); b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5); c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6); d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7). 2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato. 3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/p1. Ciascun tornante puo' essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).
Art. 87
(Segnali di passaggio a livello) 1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere. 2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia e' a due o piu' binari. 3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d). 4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario. 5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45Œ e discendenti verso la carreggiata. 6. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato ((come prescritto nell'articolo 191.)) 7. In prossimita' di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).
Art. 88
(Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile) 1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli. 2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice. 3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di ((velocipedi)), contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice. 4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 89
(Segnali di pendenza pericolosa) 1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. 2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.
Art. 90
(Segnali di strettoia) 1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale. 2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata. 3. Sulle strade a due o piu' corsie per senso di marcia le strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI. 4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.
Art. 91
(Segnale di ponte mobile) 1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potra' essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
Art. 92
(Segnale di banchina pericolosa) 1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
Art. 93
(Segnale di strada sdrucciolevole) 1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni puo' presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale. 2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare ((i pannelli II.6/h)) e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.
Art. 94
(Segnale bambini) 1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.
Art. 95
(Segnali relativi agli animali) 1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.
Art. 96
(Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria) 1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione e' regolata a senso unico. 2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non e' necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI. 3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento plano-altimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2. 4. Nei centri abitati puo' essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza. 5. La fine del doppio senso di circolazione e' indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349). 6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o piu' strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati puo' essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 97
(Segnale di sbocco su molo o su argine) 1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.
Art. 98
(Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi) 1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, puo' essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o puo' far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada. 2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).
Art. 99
(Segnale semaforo) 1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. ((Il suo impiego e' obbligatorio sulle strade extraurbane.)) 2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo puo' essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante. 3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce. 4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.
Art. 100
(Segnale aeromobili) 1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la possibilita' di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in prossimita' di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota.
Art. 101
(Segnale forte vento laterale) 1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie, fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.
Art. 102
(Segnale pericolo di incendio) 1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilita' delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio. 2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
Art. 103
(Segnale di altri pericoli) 1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti. 2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo puo' essere utilizzato temporaneamente senza pannello.
Art. 104
(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione) 1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorita' competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO. 2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonche' quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. ((Tale obbligo non sussiste per i segnali a validita' zonale.)) 3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 4. I segnali di prescrizione ((...)) possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2. 5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3 ((...)) ((, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.)) 6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o piu' categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola ((eccetto)).
Art. 105
(Disposizioni generali sui segnali di precedenza) 1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi: I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di: a) dare precedenza (art. 106), b) fermarsi e dare precedenza (art. 107), c) preavviso di dare precedenza (art. 108), d) intersezione con precedenza a destra (art. 109), e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110), f) fine del diritto di precedenza (art. 111); II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di: g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112), h) diritto di precedenza (art. 113), i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114). 2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2. 3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7. 4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4. 5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi. 6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo e' spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.
Art. 106
(Segnale di dare precedenza) 1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare. 2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. 3. Il segnale puo' essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilita' dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono: a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilita'; b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove e' possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti. 4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e puo' essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.
Art. 107
(Segnale fermarsi e dare precedenza) 1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione. 2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilita' di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosita'. 3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonche' della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8. 4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto piu' possibile vicino ad essa.
Art. 108
(Segnali di preavviso di precedenza) 1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione. 2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali e' riportata la configurazione topografica dell'intersezione. 3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto e' inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso. 4. Sulle strade di cui al comma 1, allorche' esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.
Art. 109
(Segnale di intersezione con precedenza a destra) 1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o piu' strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati puo' essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 110
(Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati) 1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonche' del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali e' consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso. 2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta installazione. 3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino piu' di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo puo' essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a cio' delegato dell'ente proprietario della strada ((...)).
Art. 111
(Segnale di fine del diritto di precedenza) 1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorita' che la strada non gode piu' del diritto di precedenza. Esso puo' essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44). 2. Il segnale puo' essere ripetuto piu' volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza. 3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta. 4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.
Art. 112
(Segnale di intersezione con diritto di precedenza) 1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate. 2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A "T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e). 3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza ((...)) ((o di fermarsi e dare la precedenza.))
Art. 113
(Segnale di diritto di precedenza) 1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza. 2. Il segnale puo' essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.
Art. 114
(Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati) 1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimita' delle strettoie nelle quali e' istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.
Art. 115
(Segnali di divieto in generale) 1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni. 2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.
Art. 116
(Segnali di divieto generici) 1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47); c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra puo' compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua; d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale; e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50), che indica la velocita' massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli; f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che e' proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.
Art. 117
(Segnali di divieto specifici) 1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore e' consentito solo se la manovra puo' compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa puo' essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53); c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54); d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55) ((.)) ((Indica il divieto di transito per i velocipedi;)) e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56); f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57); g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore; h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59); i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con pannello integrativo, si puo' prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito; l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo; m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62); n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63). o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantita' possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantita'. 2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a e' consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.
Art. 118
(Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli) 1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice; c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice; d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice. 2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso ((...)). 3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
Art. 119
(Segnali di fine ((divieto)) ) 1. I segnali che indicano la fine ((di un divieto)) sono: a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere valide; b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' (fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocita' vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocita' inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) indicante il nuovo limite. c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli. d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone. 2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua nera.
Art. 120
(Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio) 1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove e' stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta e' permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 ((alle ore 20)). Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a). b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. ((Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiche' la rimozione coatta puo' comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice.)) I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali; c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione; d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il piu' vicino parcheggio. e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali, in corrispondenza della quale vige ((, in permanenza,)) il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali ((di 45 x 25)) cm e dimensioni maggiorate di ((60 x 40)) cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione e' concessa dal Comune. ((L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli.)) 2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni ((permanenti)) al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perche' costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validita' oraria del segnale di divieto. 3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, ((...)) limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c). 4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio e' riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto puo' essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle localita' turistiche.
Art. 121
(Segnali di obbligo in generale) 1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare. 2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero. 3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.
Art. 122
(Segnali di obbligo generico) 1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA'; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle fig- ure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle fig- ure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1. 3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo. 4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo. 5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa. 6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e' sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27). 7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o piu' corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocita' minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86). 8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con ((pneumatici invernali)). Il segnale puo' essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il proprio valore prescrittivo. 9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre e' vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare. 10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Art. 123
(Segnali di obbligo specifico) 1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT - DOGANA b) ALT - POLIZIA c) ALT - STAZIONE. 2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale e' obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, puo' essere riportata la parola 'Dogana' nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunita' Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b. 3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale e' obbligatorio fermarsi. Il segnale e' di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinche' il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocita' predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco e' in prossimita' delle zone di confine. 4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove e' obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio e' in prossimita' del confine.
D) Segnali di indicazione (Art. 39 Codice della Strada)
Art. 124
(Generalita' dei segnali di indicazione) 1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonche' per l'individuazione di itinerari, localita', servizi ed impianti stradali. 2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti: a) congruenza: la qualita' e la quantita' della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione; b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni; c) omogeneita': sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilita'. 3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile. 4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessita' degli utenti, nonche' alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario. 5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialita', sempre ai fini della sicurezza e fluidita' della circolazione. 6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente: a) segnalare prima delle intersezioni la localita' raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari; b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le localita' indicate dai segnali di cui ((alla precedente lettera)) a); c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni; d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili. 7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocita' di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, e' obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6. 8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilita' da percorrere per raggiungerla. 9. Se i segnali contengono una o piu' indicazioni della stessa natura, il colore di fondo e' quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.
Art. 125
(Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione) 1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni e' consentito ins- erire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. E' da evitare, comunque, la concentrazione di piu' iscrizioni su limitate superfici. 2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 3. Nel caso in cui la quantita' di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilita' o una buona composizione del segnale, puo' essere impiegato il solo simbolo. 4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili. 5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni: a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a) b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b) c) numeri normali positivi (tab. II.22c) d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d) e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e) f) numeri normali negativi (tab. II.22f) g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g) h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h) i) numeri stretti positivi (tab. II.22i) l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l) m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m) n) numeri stretti negativi (tab. II.22n). ((Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue.)) 6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, citta', centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni ((...)) riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: a) strade urbane ed extraurbane; b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro citta', nomi-strada, ospedali; c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri ((...)), comprese quelle dei pannelli integrativi. ((Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.)) 7. Di norma devono essere usati i caratteri 'normali'. I caratteri 'stretti' sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale. 8. L'altezza dei caratteri e' determinata in funzione della distanza di leggibilita' richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17. 9. I nomi di localita' composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni. 10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).
Art. 126
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