DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Type DPR
Publication 1992-12-16
Ultimo aggiornamento 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
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(Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo) 1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.

=====================================================================

| Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone | Fattore di

| consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. | luminanza

Colore | 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria | minimo

| 45/0) |

_|_______|_

| 1 2 3 4 |

|___________|

| |

Bianco x | 0,305 0,355 0,335 0,285 | 0,40

y | 0,305 0,355 0,375 0,325 |

_|_______|_

| |

Rosso x | 0,690 0,595 0,569 0,655 | 0,03

y | 0,310 0,315 0,341 0,345 |

2.

Il coefficiente areico di intensita' luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:

=====================================================================

Angolo | Angolo | Coefficiente areico

di divergenza | di illuminazione | di intensita' luminosa

(Alfa) in | (Beta) in | R' in cd x lux(elevato)-1 x

| 1 | m(elevato)-2

| |_____

| (con Beta = 0 ) | Bianco Rosso

| 2 |

__|_____|____

| |

| 5 | 800 215

0,2 | 30 | 400 100

| 40 | 250 60

| 5 | 550 150

0,33 | 30 | 265 60

| 40 | 125 28

| 5 | 200 45

0,5 | 30 | 100 26

| 40 | 50 13

3.

Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui e' applicato senza punti di distacco.

Art. 360

(Convogli militari, cortei e simili) 1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. 2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare. 3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti. 4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonche' tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive. 5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unita', sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovra' essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA ((.)) ((Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA . . .." e "FINE GARA . . .." con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.))

§ 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (Artt. 163-168 Codice della Strada)

Art. 361

(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico) 1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°. 2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse. 3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192. ((60))

Art. 362

(Restituzione dei documenti) 1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. 2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procedera' alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

Art. 363

(Accertamento della massa dei veicoli) 1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella piu' vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purche' in regola con le prescritte verifiche di legge.

Art. 364

(Disposizioni applicabili) 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, ((commi 2 e 4)) del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi ((degli articoli 2 e 4)) della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Art. 365

(( (Art. 168 Cod. Str.) (Definizioni) 1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.))

Art. 366

(Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose) 1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti puo' emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

Art. 367

(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose) 1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Art. 368

(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalita') 1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche' le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. 2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

Art. 369

(Controlli) ((1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. 2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.))

Art. 370

(Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose) 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilita' di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalita' degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.

§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI (Artt. 169-173 Codice della Strada)

Art. 371

(Persone e carichi trasportabili) 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, gia' immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. .." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n. .. compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.

Nota all'art. 371: - Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".

§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (Artt. 175-176 Codice della Strada)

Art. 372

(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) 1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonche' riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice. 2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione. 3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero puo' stabilire particolari modalita' di uso di tratti dell'autostrada stessa ((...)) ((, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.)) 4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocita' in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici puo', ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocita' per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice. 5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade e' di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio e' altresi' espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del codice. 6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non e' ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento e' fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.

Art. 373

(Pedaggi) 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. ((2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche' i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamita' naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessita' in soccorso delle popolazioni colpite, purche' muniti di specifica attestazione delle competenti autorita'; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.)) 3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza. 4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

Art. 374

(Soccorso stradale e rimozione) 1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Nota all'art. 374: - Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.

§ 7 - (( VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada) ))

Art. 375

Art. 376

(( (Art. 180 Cod. Str.) (Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia) 1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo. 2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti. 3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente: COMANDO .................. OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di .......................... L'anno ............ il giorno ....... del mese di .......... alle ore ...... nell'Ufficio o Comando ............. si e' presentato il Sig. ............................... nato a .................. il ................ residente a ........... via ................. il quale ha esibito: 1. La patente di guida cat. .... n. .............. rilasciata dalla prefettura di ............ il ............ validita' rinnovata fino al ................ vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni: ............................. 2. La carta di circolazione e/o certificato di proprieta' del veicolo targato ............. tipo .................. intestato a ..................... rilasciato/a il ........................... Revisione: ................... annotazioni: ...................... 3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ............ tipo .......... dell'impresa di assicurazione .................. n. polizza ................ validita' dalle ore ........ del ....... alle ore ................. del .................... premio pagato il ......................... 4. Altri documenti: ............................................... .................................................................. I dati sono rilevati dal .......................................... =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * li' .................... di ..................... prot. ............. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.))

§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (Art. 182 Codice della Strada)

Art. 377

(Circolazione dei velocipedi) 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua ((devono)) sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. ((5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.)) 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (Art. 185 Codice della Strada)

Art. 378

(Impianti di smaltimento igienico-sanitario) ((1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.))

§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI (Artt. 186-188 Codice della Strada)

Art. 379

(Guida sotto l'influenza dell'alcool) 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro ((...)). Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva). 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il Ministero della sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso. 9. Il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

Art. 380

(Revisione della patente) 1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel piu' breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni. 3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. ((In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.))

Art. 381

(Strutture , contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide) 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5. 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151. 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". ((Il comune inoltre stabilisce)), anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ((puo')) prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi- cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

Titolo VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI CAPO I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME. (Artt. 196-208 Codice della Strada)

Art. 382

(Solidarieta' e iscrizione a ruolo) 1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva.

Nota all'art. 382: - Il testo dell'art. 1292 del codice civile e' il seguente: "Art. 1292 (Nozione della solidarieta'). - L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

Art. 383

(Contestazione - Verbale di accertamento) 1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' nei quali la violazione e' avvenuta, delle generalita' e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche' la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. 2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita' per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo' eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorita' competente a decidere ove si proponga ricorso. 3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare. 4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Art. 384

(Casi di impossibilita' della contestazione immediata) 1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato ((in tempo utile o nei modi regolamentari)) ; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Art. 385

(Modalita' della contestazione non immediata) 1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. 2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386. 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

Art. 386

(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo) 1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprieta' o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non e' proprietario del veicolo, ne' titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione. 2. Il rinnovo della notificazione puo' essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identita' ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. 3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti. 4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente puo' rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

Art. 387

(Quietanza del pagamento in misura ridotta) 1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale e' effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti. 2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove e' stata commessa la violazione. 3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Note all'art. 387: - Il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento per gli archivi di Stato". - Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

Art. 388

(Ricorso al Prefetto) 1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento. 2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 389

(Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti) 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo ((203, comma 3, del codice,)) e l'acconto fornito. 3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, ((e' pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice,)) oltre alle spese del procedimento ((e)) non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 390

(Erronea iscrizione a ruolo) 1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

Art. 391

(Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente) 1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 e' allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 387. 2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne da' atto con apposito verbale di cui una copia e' consegnata all'interessato. 3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria e' introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti. 4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento e' trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo ((tiene)) a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

Art. 392

(Versamenti all'Ufficio del registro) 1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio. 2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

Art. 393

(Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.

1.Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

2.Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

3.Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri ((, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)), la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Artt. 213-218 Codice della Strada)

Art. 394

(Sequestro del veicolo) 1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se e' presente il conducente, il veicolo e' condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente ((, ovvero puo' essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente)). In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene piu' idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro. 2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate e' disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneita' all'assolvimento degli obblighi di custodia. 3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale e' consegnata all'interessato. 4. Se non e' possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto e' nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa e' custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato. 5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonche' dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se e' necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale. 6. L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilita' relative. 7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. 8. Non puo' essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. ((9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo e' realizzata con l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.))

Art. 395

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))

Art. 396

(Fermo amministrativo del veicolo) 1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, ((comma 1)) , del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394. 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa e' effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo e' custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale. ((3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale. 4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.))

Art. 397

(Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

1.La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

2.Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

3.Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

4.Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.

5.((COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

Art. 398

(Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo

1.Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalita' di applicazione indicate nello stesso articolo.

2.Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

Art. 399

(( (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione) ))

1.Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.

2.Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta: UFFICIO/COMANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente: - la patente di guida cat. . . . . . .. n. . . . . . . . . . - la carta di circolazione del veicolo targa . . . . . . . . . . . .. ; - ((il certificato di idoneita' tecnica n.)) . . . . . . . . . rilasciat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ((...)) La presente annotazione e' redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo . . . . del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla localita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (firma)

3.Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e' stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

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Art. 400

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(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva) 1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione e' fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione. 2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I DISPOSIZIONI FINALI (Artt. 226-231 Codice della Strada)

Art. 401

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