DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Type DPR
Publication 1992-12-16
Ultimo aggiornamento 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
articles 443
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(Archivio nazionale delle strade) 1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, e' completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada e' indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in se', la sua percorribilita' nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonche' tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice. 3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del codice; per ogni strada e' indicata l'entita' del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli. 4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente e' avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entita' e le modalita' dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso. 5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilita' deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi. 6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3. 7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonche' attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza. 8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle societa' concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilita'. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali. 9. Le modalita' di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241). 10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verra' fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice. 11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota all'art. 401: - Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73.

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Art. 402

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(Archivio nazionale dei veicoli) 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, e' completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione. 3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche ((...)) che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facolta' di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio. ((4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.)) 5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi. 6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entita' dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. ((7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.)) 8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalita' di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione gia' disponibili o che sara' necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. 9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti. 10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403. 11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestivita' dell'intervento informatico nonche' l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, e' posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonche' la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.190.

Art. 403

(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) 1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, e' completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale. 3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida. 4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa e' stata commessa. 5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale. 6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entita' dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonche' i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5. 7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso e' stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verra' eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente. 8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra' con le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8. 9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.

Art. 404

(Dispositivi di monitoraggio) 1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti piu' opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione puo' essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano. 2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario e' tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalita' fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva. 3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario e' tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalita' di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada e' tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

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Art. 405

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(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade). 1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e (( devono )) essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. ((4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C . Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli. 6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". 5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.))

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Art. 406

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(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie) 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. ((4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.))

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Artt. 232-240 Codice della Strada)

Art. 407

(Disposizione transitoria)

1.Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 408

(Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MERLONI, Ministro dei lavori pubblici

TESINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992

Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1

Appendici al Titolo I

APPENDICI AL TITOLO I Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale APPENDICE I - ART. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h; a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17.5% della massa complessiva; b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: ((62,5 km/h)),con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; c.2.2) ((62,5 km/h)) se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t; c.2.3) ((40 km/h)) se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti dall'articolo 61 del codice; c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza. d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3); d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.2.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' DI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE: d.3.1) Il tempo t, corrisponde a x =75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 (piu' o meno) 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, Di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza per corsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi. APPENDICE II - ART. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dell'articolo 61 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore: a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice; a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2); a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza. b) Per i veicoli rimorchiati: b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3); b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice; b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice; b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza. APPENDICE III - Art. 10 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 1. Gli Autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t; e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (piu' o meno) 25%; f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m; h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale; n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica. 2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: a) per gli autoarticolati; la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I; c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. 4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria 04. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. APPENDICE IV - ART. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) 1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale. 4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. IL veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217; b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45(gradi), alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto; c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b); e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b); g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE; h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

Appendici al Titolo III

APPENDICI AL TITOLO III Appendice I - Art. 198 Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori Appendice II - Art. 199 Caratteristiche costruttive dei quadrici a motore Appendice III - Art. 219 Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione Procedure per l'agganciamento dei rimorchi Appendice IV - Art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi Appendice V - Art. 227 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi Appendice VI - Art. 231 Particolari costruttivi del segnale mobi plurifunzionale di soccorso Appendice VII - Art. 233 Punzonatura d'ufficio del numero di tela Appendice VIII - Art. 237 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione Appendice IX - Art. 238 Elementi su cui devono essere effettuati controlli tecnici Appendice X - Art. 241 Attrezzature delle imprese abilitate all revisione dei veicoli Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province) Appendice XII - Art. 257 Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi Appendice XIII - Art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensio- nali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione -------------- APPENDICE I - Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori) 1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti: a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore. b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. c) Condotto di aspirazione: puo' costituire corpo unico con il cilindro o puo' essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondita' di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoche' costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili. d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Cio' non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore. g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuita' artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse. h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile. i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. APPENDICE II - Art. 199 (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti: a) numero massimo di cilindri: 2 ; b) cilindrata massima: 300 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione spontanea; c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili; d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c); e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c) ; f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c) ; g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di (Piu' o Meno) 150 giri/minuto; h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto piu' stretto, non superi 3 mm; i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione piu' stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni; l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare; m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole; n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm. 2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che: a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non piu' di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento; b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione; c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm(Elevato al Quadrato). APPENDICE III - Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei veicoli) 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile e' limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare: a) 1,45 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non puo' essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia piu' il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura. 2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio. 3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice. 4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I 5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%; c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t. 6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio e' necessario che: a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; b) siano verificate le condizioni di inscrivibilita' in curva previste dall'articolo 217; c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro; e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g), del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo; f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice; g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a cio' destinati. APPENDICE IV - Art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) 1. Le caratteristiche e i valori di intensita' luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue:

=====================================================================

Colore |N.ro| Posizione| Sup. minima | Angolo | Angoli

del | | | di ciascun |divergente | di

dispositivo| | | dispositivo | | incidenza

| | | (cm(Elevato |-------------|-------------

| | | al Quadrato))| |

| | | | | 0 20 40

-----------|----|----------|---------------|-------------|-------------

Rosso | 1 | Post. | 25 |(Piu' o Meno)|30 | 20 | 12

| | | | 20' | | |

| | | |-------------|-------------

| | | |(Piu' o Meno)| 6 | 3 | 2

| | | | 2 | | |

-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----

| 4 | Pedali | |(Piu' o Meno)| 20| 12 | 5

|----|----------| | 20' | | |

Giallo | | | 8 |-------------|---|----|----

| 4 | Laterale | |(Piu' o Meno)| 4 | 3 | 2

| | | | 2 | | |

-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----

2.

Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: X = 0,652 (Compreso) 0,648 Y = 0,341 (Compreso) 0,342 Z = 0,007 (Compreso) 0,010 3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: X = 0,573 (Compreso) 0,556 Y = 0,421 (Compreso) 0,437 Z = 0,007 (Compreso) 0,006 4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi. APPENDICE V - Art. 227 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. B - Prestazioni a) Determinazione velocita' calcolata. b) Verifica della velocita' massima. c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile. d) Determinazione consumo combustibile. e) Prova di accelerazione in piano. f) Spunto in salita. g) Rapporto potenza/massa. h) Massa rimorchiabile. i) Tipo della trasmissione e rapporti. C - Sicurezza attiva a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. b) Impianto elettrico. c) Avvisatori acustici. d) Tergiproiettori. e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. f) Specchi retrovisori. g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. h) Riscaldamento abitacolo. i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. l) Porte (serrature e cerniere - pedane). m) Campo di visibilita' del conducente. n) Tergilavacristallo parabrezza. o) Cerchi e ruote. p) Pneumatici e sospensioni. q) Sistemazione dei pedali di comando. D - Sicurezza passiva a) Urti e ribaltamento. b) Antifurto. c) Vetri di sicurezza. d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. e) Paraurti per autovetture. f) Protezione posteriore anti incuneamento. g) Protezione contro lo spostamento del carico. h) Protezione laterale. i) Parafanghi. l) Calzatoie. m) Sterzo. n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi. o) Cinture di sicurezza. p) Sistemi di ritenuta bambini. q) Appoggiatesta. r) Sporgenze esterne. s) Limitazione all'impiego di determinati materiali. t) Resistenza cabine. u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. v) Paraspruzzi. z) Recipienti semplici a pressione. E - Protezione ambientale a) Antidisturbi radio. b) Rumorosita' esterna veicoli a motore. c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata. d) Posizione tubo di scarico. e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico. F - Norme per particolari categorie di veicoli a) Caratteristiche delle autoambulanze. b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico. c) Caratteristiche degli autobus. d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. e) Caratteristiche delle autocaravan. f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza. g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. h) Caratteristiche dei ciclomotori. i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi. m) Caratteristiche dei filoveicoli. G - Disposizioni fiscali a) Alloggiamento targa. b) Potenza fiscale. c) Potenza fiscale dei motori elettrici. d) Targhette e iscrizioni. e) Marcatura di identificazione del motore. f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610 H - Varie a) Tachimetro. b) Cronotachigrafo. c) Retromarcia. d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati. e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi. f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione. g) Identificazione comandi, spie, indicatori. h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610 h) Portabagagli. i) Portasci. l) Antenna radio o radiotelefonica. APPENDICE VI - Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono: a) Prima faccia: iscrizione Sos in nero su campo bianco o giallo di 350 (Piu' o Meno) 10 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 (Piu' o Meno) 5 mm. b) Seconda faccia: questa faccia e' costituita da un Sos fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali. L'iscrizione Sos in nero in campo bianco o giallo di 100 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm, e' costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 (Piu' o Meno) 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm e sono: CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm. 2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta.

Colore Coordinate dei 4 punti delimitanti la zona consentita nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931

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