DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Type DPR
Publication 1992-12-16
Ultimo aggiornamento 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
articles 443
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| x | 0,350 0,300 0,285 0,335 bianco | | | y | 0,360 0,310 0,325 0,375 -----------|-----|--------------------------------------------------- | x | 0,545 0,487 0,427 0,465 giallo | | | y | 0,454 0,423 0,483 0,534 -----------|-----|--------------------------------------------------- 3. Le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230 sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. APPENDICE VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora cio' comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a cio' necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio. 2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresi', quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilita' limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si pro- cede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantita' delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, cosi' come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari. APPENDICE VIII - Art 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti: a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso. b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico. I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilita' di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo. d) Dispositivi di segnalazione acustica. Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocita' di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti: - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; - 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo); - 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori; - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme. e) Livello sonoro del dispositivo di scarico. Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione. f) Emissioni inquinanti. Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE. g) Visibilita'. Tutti i vetri interessanti la visibilita' del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate. h) Carrozzeria e telaio. La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate. i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza. Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa. APPENDICE IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati: Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice --- --- 1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura 1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio 1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore 1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano 1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza 1.2.3. Equilibratura 1.3. Freno a mano 1.3.1. Stato meccanico 1.3.2. Efficienza 1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio 1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica 1.4.2. Efficienza 2. Sterzo e volante 2. Sterzo 2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico 2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo 2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di sterzo 2.4. Cuscinetti della ruota 3. Visibilita' 3. Visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.2. Vetri 3.2. Vetri 3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori 3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo 3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro 4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico elettrico 4.1. Proiettori abbaglianti e 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti anabbaglianti 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficacia visiva 4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, d'ingombro stato dei vetri protetti colore ed efficacia visi 4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione 4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 4.2.4. Proiettori di retro marcia 4.2.5. Proiettori fendinebbia 4.2.6. Dispositivo illuminazione targa 4.2.7. Catarifrangenti 4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo 4.3. Luci di arresto 4.3.1. Stato e funzionamento 4.3.2. Colore ed efficacia visiva 4.4. Indicatori luminosi di direzione 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore ed efficacia visiva 4.4.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento 4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore ed efficacia visiva 4.6. Proiettori di retromarcia 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore ed efficacia visiva 4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice --- --- 4.8. Catarifrangenti - Stato e colore 4.9. Spie 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio 4.11. Circuito elettrico 5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni sospensioni 5.1. Assi 5.1. Assi 5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici 5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni 6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissati al telaio al telaio 6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed fissati al telaio elementi fissati al telaio 6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale 6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori silenziatori 6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante carburante 6.1.4. Caratteristiche geometriche e 6.1.4. Supporto della ruota di stato del dispositivo posteriore scorta di protezione autocarri 6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza del dispositivo scorta di accoppiamento (se del caso) 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi 6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria 6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale 6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature 6.2.3. Porte e serrature 6.2.4. Pavimento 6.2.5. Sedile del conducente 6.2.6. Predellini 7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti 7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del conducente 7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria 7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico antifurto 7.4. Dispositivo plurifunzionale 7.4. Dispositivo plurifunzio- di soccorso nale di soccorso 7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione 7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza 7.6.1. Sicurezza di montaggio 7.6.2. Stato delle cinture 7.6.3. Funzionamento 7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori 7.8. Cuneo (I) fermaruota 7.9. Avvisatore acustico 7.10. Tachimetro 7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura) 8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi 8.1. Rumori 8.1. Rumori 8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento 8.3. Eliminazione dei disturbi radio 9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone 9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza 9.2. Riscaldamento 9.3. Sistema di aerazione 9.4. Disposizione dei sedili 9.5. Illuminazione interna 10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo 10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione 10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio --------------------------------------------------------------------- APPENDICE X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli) 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura. Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi motori. b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974. c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchia tura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura. e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC) , e successive modificazioni ed integrazioni. f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea. g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m); 2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m); 3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d); 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm; 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico; 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico. i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 1) lunghezza non inferiore a 6 m; 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 3) altezza non inferiore a 1,8 m. l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto. 1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura: banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; b) sistema di misurazione elettronico; c) stampante dei dati misurati; d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N. f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2. 1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N; b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2; c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora; d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione; e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi' essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso. 2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime. Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province) 1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d'Aosta A1 Alessandria A2 Aosta A3 Asti A4 Cuneo A5 Novara A6 Torino A7 Vercelli A8 Biella A9 Verbania B Lombardia B1 Bergamo B2 Brescia B3 Como B4 Cremona B5 Mantova B6 Milano B7 Pavia B8 Sondrio B9 Varese B10 Lecco B11 Lodi B 12 Monza-Brianza C Trentino Alto Adige C1 Bolzano C2 Trento D Veneto D1 Belluno D2 Padova D3 Rovigo D4 Treviso D5 Venezia D6 Verona D7 Vicenza E Friuli Venezia Giulia E1 Gorizia E2 Udine E3 Pordenone E4 Trieste H Liguria H1 Genova H2 Imperia H3 La Spezia H4 Savona L Emilia Romagna L1 Bologna L2 Ferrara L3 Forli' L4 Modena L5 Parma L6 Piacenza L7 Ravenna L8 Reggio Emilia L9 Rimini M Toscana M1 Arezzo M2 Firenze M3 Grosseto M4 Livorno M5 Lucca M6 Massa Carrara M7 Pisa M8 Pistoia M9 Siena M10 Prato N Umbria N1 Perugia N2 Terni O Marche O1 Ancona O2 Ascoli Piceno O3 Macerata O4 Pesaro 05 Fermo P Lazio P1 Frosinone P2 Latina P3 Rieti P4 Roma P5 Viterbo R Abruzzo e Molise R1 Campobasso R2 Chieti R3 L'Aquila R4 Pescara R5 Teramo R6 Isernia S Campania e Basilicata S1 Avellino S2 Benevento S3 Caserta S4 Matera S5 Napoli S6 Potenza S7 Salerno T Puglia T1 Bari T2 Brindisi T3 Foggia T4 Lecce T5 Taranto T6 Barletta-Andria-Trani V Calabria V1 Catanzaro V2 Cosenza V3 Reggio Calabria V4 Crotone V5 Vibo Valentia W Sicilia W1 Agrigento W2 Caltanissetta W3 Catania W4 Enna W5 Messina W6 Palermo W7 Ragusa W8 Siracusa W9 Trapani X Sardegna X1 Cagliari X2 Nuoro X3 Sassari X4 Oristano 1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma Arezzo AR Ascoli Piceno AP Asti AT Avellino AV Bari BA Barletta - Andria-Trani BT Belluno BL Benevento BN Bergamo BG Biella BI Bologna BO Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma Brescia BS Brindisi BR Cagliari CA Caltanissetta CL Campobasso CB ((...)) ((55)) Caserta CE Catania CT Catanzaro CZ Chieti CH Como CO Cosenza CS Cremona CR Crotone KR Cuneo CN Enna EN Fermo FM Ferrara FE Firenze FI Foggia FG Forli' Cesena FC Frosinone FR Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS L'Aquila AQ La Spezia SP Latina LT Lecce LE Lecco LC Livorno LI Lodi LO Lucca LU Macerata MC Mantova MN Massa Carrara MS Matera MT ((...)) ((55)) Messina ME Milano MI Modena MO Monza-Brianza MB Napoli NA Novara NO Nuoro NU ((...)) ((55)) ((...)) ((55)) Oristano OR Padova PD Palermo PA Parma PR Pavia PV Perugia PG Pesaro e Urbino PU Pescara PE Piacenza PC Pisa PI Pistoia PT Pordenone PN Potenza PZ Prato PO Ragusa RG Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Rieti RI Rimini RN Roma Roma Rovigo RO Salerno SA Sassari SS Savona SV Siena SI Siracusa SR Sondrio SO ((Sud Sardegna SU)) Taranto TA Teramo TE Terni TR Torino TO Trapani TP Trento TN La N e' sormontata dallo stemma Treviso TV Trieste TS Udine UD Varese VA Venezia VE Verbano Cusio Ossola VB Vercelli VC Verona VR Vibo Valenzia VV Vicenza VI Viterbo VT APPENDICE XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) 1. I criteri per la formazione dei dati sono: a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260. (44) b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 28 SETTEMBRE 2012, N. 198; (44) c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unioneeuropea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I;due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260; d) targa delle macchine agricole semoventi (figura III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; h) targa ripetitrice per carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;(44) i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici; l) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. m) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; (44) q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 28 SETTEMBRE 2012, N. 198; (44) r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici; (44) s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico. 2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento). 3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali e' riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantita' di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.(44) APPENDICE XIII - Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione). DISCIPLINARE TECNICO 0. INTRODUZIONE. 0.1. Finalita'. Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneita' delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilita' nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite. 0.2. Campo di applicazione. Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio. 1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE. 1.1. Prescrizioni generali. Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate: a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm (Piu' o Meno) 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti; b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento; c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici; d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva. 1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe. Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata. 1.3. Colori. Il fondo retroriflettente deve essere: bianco per: a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; giallo per: g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. l) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. (44) Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1. 1.4. Fori e spigoli. Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovra' essere conforme a quella indicata nelle figure allegate. 2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE. 2.1. Supporto metallico. Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719. 2.2. Pellicole retroriflettenti. Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioe' recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondita' di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti e' accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare. 2.3. Coloranti e trasparente protettivo. Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneita' della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. 3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE. 3.1. Targhe. All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilera' che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneita' delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato. 3.2. Riconoscimento della idoneita' delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe. 3.2.1 Definizione del tipo. Ai fini del riconoscimento d'idoneita', il tipo di una pellicola viene definito da: a) denominazione commerciale; b) materiale; c) colore; d) caratteristiche tecniche. 3.2.2 Domanda. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneita', alleghera' all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneita' della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti: a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformita' delle pellicole fornite; b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneita' con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorita' consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneita' non sia il fabbricante della pellicola); c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterra' nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalita' di applicazione nonche' i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.; d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni. 3.2.3. Presentazione dei campioni. Per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonche' gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione. 3.2.4. Procedura amministrativa. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneita', sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, rendera' anonime le campionature approntate in conformita' al punto 3.2.3 e le inoltrera' al Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mettera' i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li rendera' anonimi e li restituira' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di riconoscimento di idoneita'. Tale riconoscimento potra' essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sara' stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanita' per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. 3.3. Validita' del riconoscimento di idoneita'. Il riconoscimento di idoneita', accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validita' ed autorizza il titolare del riconoscimento: a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo; b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile ne' correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III 5. 3.4. Conformita' della produzione. 3.4.1. Facolta' di prelievo. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facolta' piu' ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformita' alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare. 3.4.2. Sanzioni per non conformita' della produzione. Nelle eventualita' che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potra' procedere alla revoca del riconoscimento di idoneita' accordato. In tal caso non potra' piu' essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalita' e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto. 3.5. Conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. 3.5.1. Conferma quinquennale. La validita' del riconoscimento di idoneita' accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtu' del punto 3.2.4, puo' essere confermata di cinque anni in cinque anni. 3.5.2. Domanda. La conferma della validita' e' richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneita' non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovra' fare riferimento al riconoscimento di idoneita' precedentemente ottenuto. 3.5.3. Presentazione dei campioni. Per ogni tipo di pellicola per il quale e' richiesta la conferma di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantita' doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione. 3.5.4. Procedura amministrativa. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inoltrera' le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesivita', di imbutibilita' e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunichera' l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. Tale conferma consentira' al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3. 4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI. 4.1. Colorimetria. I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordi- nate dei vertici. 4.1.1 Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza


Colore | Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone | Fattore

| consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. |di

| 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria |luminanza

| 45/0) |


| | 1 | 2 | 3 | 4 |

--------|----|-------|----------|----------|----------|--------------

| x |0,355 |0,305 |0,285 | 0,335 |> o = Bianco | | | | | | 0,35 | y |0,355 |0,305 |0,325 | 0,375 |

Giallo x y 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534

o = 0,27

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15. 4.2. Fotometria. 4.2.1. Prescrizioni. 4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensita' luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento e' l'illuminante ''A'' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54. Angolo di Angolo di divergenza illuminazione Bianco Giallo Blu (alfa) Beta1 (Beta2=0) 5 45,0 37,0 3,0 12' 30 22,0 18,0 1,5 40 14,0 8,0 1,0 5 35,0 28,0 1,5 20' 30 17,0 14,0 1,0 40 7,0 6,0 5 3,0 2,5 2 30 2,0 1,6 40 1,0 0,8 4.2.1.2. Valori massimi. Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5 deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm(Elevato al Quadrato). 4.2.2. Metodologia di prova. La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 (Piu' o Meno) 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova e' giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati. 4.3. Adesivita'. 4.3.1. Prescrizioni. Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per piu' di: a) 5 cm a temperatura ambiente; b) 8 cm a caldo (70 (Piu' o Meno) 2 µC). 4.3.2. Metodologia di prova. 4.3.2.1. A temperatura ambiente. 4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 µC (Piu' o Meno) 2 µC ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osservera' se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente. 4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 µC (Piu' o Meno) 2 µC ed al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremita' libere dei provini permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90 con la superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si e' distaccata. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm. 4.3.2.2. A caldo. 4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1. 4.3.2.2.2 Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 µC (Piu' o Meno) 2 µC al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 µC (Piu' o Meno) 2 µC. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremita' libere dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm. 4.4. Allungabilita'. 4.4.1. Prescrizioni. Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%. 4.4.2. Metodologia di prova. La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20 (Piu' o Meno) 2 µC con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocita' di 300 mm/minuto. 4.4.3. Valutazione dei risultati Si definisce come allungamento di un provino il valore: L L -- R U a= ---------------- L U a = allungamento L = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla R rottura del provino L = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino U sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova e' giudicata favorevole se: A) a(max) -- a(min) e' minore o uguale a 0,20; B) la media dei tre valori di a compresi tra a(max) e a(min) e' maggiore o uguale a 0,45. 4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici. 4.5.1. Prescrizioni. Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalita' appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale: a) bolle; b) fessurazioni; c) variazioni di colore apprezzabili; d) scollamenti dal supporto metallico; ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1. 4.5.2. Metodologia di prova. 4.5.2.1. Preparazione dei provini. I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 µC (Piu' o Meno) 2 µC ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini cosi' ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 µC (Piu' o Meno) 2 µC. 4.5.2.2. Prove per immersione. Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato:

Agente chimico Temperatura del bagno Durata della immersione

Carburante (70% di isottano e 30% toluene) 20 (Piu' o Meno) 2 µC 30 min

Olio lubrificante additivato (SAE 10 W 50) 20 (Piu' o meno) 2 µC 2 h

Soluzione alcalina (carbo- nato sodico al 3% in acqua distillata) 20 (Piu' o meno) 2 µC 2 h

Acqua distillata 20 (Piu' o Meno) 2 µC 24 h

4.5.2.3. Prove in cella climatica. Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35 (Piu' o Meno) 2 µC. La durata della prova e' di 96 ore consecutive. 4.5.3. Esame dei provini. Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione. 4.5.4. Interpretazione dei risultati. Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1. 4.6. Resistenza all'invecchiamento. 4.6.1. Prescrizioni. Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilita' nel tempo e di resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalita' che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale: a) bolle; b) fessurazione; c) variazioni di colore apprezzabili; d) scollamenti dal supporto metallico; ed inoltre il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1. 4.6.2. Metodologia di prova. 4.6.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1. 4.6.2.2. Invecchiamento artificiale. I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo: a) solo azione delle radiazioni 102 min; b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min; c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16 (Piu' o Meno) 5 µC; d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63 (Piu' o Meno) 2 µC; per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative. 4.6.3. Esame dei provini. Si procede come specificato al punto 4.5.3. 4.6.4. Valutazione dei risultati. Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. 4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature. 4.7.1. Prescrizioni. Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidita' e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili. 4.7.2. Metodologia di prove. 4.7.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1. 4.7.2.2. Condizionamento dei provini. I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20 (Piu' o Meno) 2 µC). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20 (Piu' o Meno) 2 µC. 4.7.2.3. Apparecchiatura di prova. Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche: a) massa 500 g; b) altezza di caduta 25 cm; c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm; d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore. 4.7.2.4 Esecuzione della prova. I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione. 4.7.2.5. Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto. 4.8. Imbutibilita'. 4.8.1. Prescrizioni. Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondita' d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe delle spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra. 4.8.2. Metodologia di prova. 4.8.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini delle dimensioni di 100 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del trasparente protettivo. 4.8.2.2. Apparecchiatura di prova. Per la prova di imbutibilita' si usa: a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III 6; b) una lastra di gomma delle dimensione di 100 x 100 x 15 mm della durezza 80 (Piu' o Meno) 5 shore; c) una pressa da 20.000 daN. 4.8.2.3. Esecuzione della prova. Si dispongono nella pressa: a) punzone; b) provino; c) gomma; e si applica la forza di 20.000 daN. 4.8.2.4 Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili. 4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi. 4.9.1. Prescrizioni. Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata. 4.9.2. Metodologia di prova. 4.9.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1, avendo pero' l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo. 4.9.2.2. Apparecchiatura di prova. Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura e' illustrata nella figura III.8. 4.9.2.3. Esecuzione della prova. Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45 rispetto alla verticale, 2O kg di sabbia normalizzata. 4.9.2.4. Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera. 5. PROVE TECNOLOGICHE. Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia. Dovra' essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consistera' nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN" e di 100 con sigla "MI", stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potra' essere riscaldato in linea a una temperatura di 40 - 50 µC in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocita' del nastro e' di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola. 5.2. Prova di applicazione di inchiostri. Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 µC. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori. 5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo. La prova sara' effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi): a) appassimento 15 min; b) preessiccazione (80 µC) 11 min; c) essiccazione (120 µC) 20 min. All'uscita dell'impianto la vernice dovra' apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.

Appendici al Titolo IV

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