DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Art. 70 Cod. Str.) (Servizio di piazza con veicoli a trazione animale) 1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; f) di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro. 2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile. 3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi. 4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti: a) idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni ((, non aver superato i 75 anni di eta' e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta', avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validita' della patente di guida della categoria B)); b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti; c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato; d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneita' alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione. 5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. 6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia. 7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Puo' essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato. 8. Il Sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.
CAPO III VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE § 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (Artt. 71-74 Codice della Strada)
Art. 227
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)), stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, ((i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. ((I medesimi provvedimenti)) stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui ((al punto E)) della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente ((di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita')). 3. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) , di concerto con gli ((altri Ministeri)), quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
Art. 228
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi) 1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. 2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
Art. 229
(Contachilometri) ((1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile. 2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.))
Art. 230
(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, ((...)), del codice, ((possono)) essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti ((possono)) esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonche' nell'appendice VI al presente titolo. 2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a) Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli: a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b); b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c); c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d). 3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa ((puo' essere utilizzato solo)) nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile. 4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero. 5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno ((50 m)) , da parte di un osservatore avente acuita' visiva discreta e cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e cio' sia nelle ore diurne che notturne. 6. Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero. 7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO. 8. Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilita' alla distanza di almeno ((50 m)) , da parte di un osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in ore diurne che notturne. 9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. 10. La conformita' del dispositivo alle prescrizioni tecniche e' attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica. 11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988. 12. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
Art. 231
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti: a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste; ((b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;)) c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, e' fermo; d) nel caso di cui ((alla lettera c) )) , il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista); e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN. 2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.
Art. 232
(Targhette e numeri di identificazione) 1. Le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonche' le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
Art. 233
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1. Nel caso di irregolarita' o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia ((di appartenenza dell'ufficio stesso)) ) , seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.
§ 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (Artt. 76-79 Codice della Strada)
Art. 234
(Certificato di approvazione) 1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo. 2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo. 3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
Nota all'art. 234: - Il testo dell'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici. 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria; b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e Trento; f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la Sardegna; h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma".
Art. 235
(Certificato di origine) 1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, ((...)) deve contenere le seguenti indicazioni: a) fabbrica e tipo; b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre; c) numero di telaio; d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce; e) data di rilascio. 2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. ((3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.))
Art. 236
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, ((tra quelle)) indicate nell'appendice V al presente titolo ((ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,)), o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio ((...)) della Direzione generale della M.C.T.C. ((competente in relazione)) alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio ((...)) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello ((nel cui territorio di competenza ha sede la ditta)) che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. ((Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.)) Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio ((...)) della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. 3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. ((4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.))
Art. 237
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo. 2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie. 3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosita' e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all'art. 237: - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.
§ 3. REVISIONI (Art. 80-81 Codice della Strada)
Art. 238
(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale. 2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilita'. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Art. 239
(Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi
1.La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.
2.Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: ((a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;)) b) possedere adeguata capacita' finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
3.COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. ((3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2;b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.))
((
3-bis.Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
))
((
4-bis.Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.
))
5.I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6.Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Art. 240
(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore eta'; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)); g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 241
(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)
1.Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
((
2.Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
))
3.Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Art. 242
(Profili professionali che da'nno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici) 1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati ((nelle lettere a) e b) )) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ((ingegneri)), possono essere effettuati con la collaborazione ((dei funzionari)), abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformita' alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C. 2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). Con provvedimento del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere. 3. Nel caso che i profili professionali indicati ((nella tabella III.1)) siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati. 4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.
Art. 243
(Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi) 1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione ((al punto F)) dell'appendice V al presente titolo.
Art. 244
( ((Servizio)) di noleggio con conducente per trasporto di persone)
1.((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((1.)) Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.
Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE § 1. FORMALITA' PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada)
Art. 245
(Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.) ((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)). ((3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)).
Art. 246
(Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale) 1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del ((presente)) regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresi' i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione ((al punto F, lettera g), )) dell'appendice V al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) puo' stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.
Art. 247
(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.) ((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta', nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato nuovo proprietario. 2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10) 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.
Art. 247-bis
((Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi))
((
1.In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
))
Art. 248
(( (Targa per ciclomotori). 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico. 2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa. 3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.))
Art. 249
(( (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprieta' dei ciclomotori). 1. In caso di trasferimento di proprieta', o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che puo' riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e' effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. 2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.))
Art. 250
((Caratteristiche e modalita' di applicazione della targa per ciclomotori)) ((1. La targa e' composta da sei caratteri alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.)) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153)). 4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita ((dal Dipartimento per i trasporti terrestri)). 5. ((La targa non deve essere necessariamente illuminata)), salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. ((Essa)) deve essere applicato con le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. 6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153)). 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate ((nei commi 1 e 2)).
Art. 251
(( (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. 2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a)).
Art. 252
(( (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato. 2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. 3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione. 5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione. 6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.))
Art. 253
(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione) 1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 254
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474))
Art. 255
(Targhe provvisorie di circolazione) 1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo. 2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti: a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), a seguito dell'istituzione di ulteriori province; b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) puo' stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.
§ 2. TARGHE (Artt. 100-102 Codice della Strada)
Art. 256
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento) 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente ((. . .))i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; ((44)) b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.
Art. 257
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) 1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
Art. 258
(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento) 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli ((e loro rimorchi)): 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli ((e loro rimorchi))(fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli ((e loro rimorchi)) il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); ((44)) c) targhe ripetitrici per ((carrelli appendice)),: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); ((44)) d) targhe di immatricolazione ((. . .)) dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici ((per carrelli appendice)): 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. ((. . .)) III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, ((. . .)) III.4/u) ; ((44)) e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi ; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) . e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).
Art. 259
(Modalita' di installazione delle targhe) 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione ((. . .)) dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; ((44)) b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione ((. . .)) dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; ((44)) c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5µ. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30µ, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15µ, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.
Art. 260
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione). 1. Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli ((, loro rimorchi)) e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: ((scritta)) ((. . .)) RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474; c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice. c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista; ((44)) 2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Piu' o Meno) 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli ((, dei rimorchi)) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. ((44)) 4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.
Art. 261
(Modelli di targhe)
1.I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
Art. 262
(Marchio ufficiale) 1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, e' costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
Art. 263
(( (Art. 100 Cod. Str.) (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore) 1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.))
§ 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE (Art. 103 Codice della Strada)
Art. 264
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