DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione) 1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. (57) ((63))
CAPO IV CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI § 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI (Artt. 104-105 Codice della Strada)
Art. 265
(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate). 1. Le macchine agricole, che per necessita' funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale ((...)) retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)). 2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalita' stabilite con decreto del ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)).
Art. 266
(Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole) 1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o piu' dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla ((o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,)), al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. 2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilita' non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°. 3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Piu' zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°. 4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte piu' alta del corpo della macchina e puo' essere amovibile. 5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione. 6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Art. 267
(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) 1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
Art. 268
(( (Art. 104 Codice della strada) ))
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2.L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli gia' autorizzati.
3.I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la permanenza delle condizioni di percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.
4.Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5.Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6.Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.
7.Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4.
8.Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura e' valutato ai sensi del comma 6 e l'importo puo' essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. E', altresi', consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina e' ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale gia' immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.
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§ 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 106 Codice della Strada)
Art. 269
(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole) 1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole. 2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilita', nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.
Art. 270
(Campo di visibilita' e tergicristallo delle macchine agricole) 1. Il campo di visibilita' delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice puo' essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.
Nota all'art. 270: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Art. 271
(Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole) 1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocita' sviluppata dalle trattrici stesse.
Art. 272
(Sedile per il conducente delle trattrici agricole) 1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Nota all'art. 272: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Art. 273
(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole) 1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonche' gli angoli di visibilita' devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile. 3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Nota all'art. 273: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Art. 274
(Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi) 1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni. 2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento. 3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola e' abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immo- bile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%. 4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Nota all'art. 274: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Art. 275
(Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi) 1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. 2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile e' subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti: a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e' assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa; b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a ((2,9 kW/t)). 3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti: a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto piu' elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocita', su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice. 4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente e' limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori: a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso; b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo meccanico; c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e automatico; d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo continuo ed automatico. 5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico ((, qualora amovibile)).
Art. 276
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate) 1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t e' considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza. 2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni. 3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati. 4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, puo' essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN. 5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o piu' assi, puo' agire anche sul solo asse anteriore. 6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti. 7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg. 8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo puo' essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN. 9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del codice. 10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 277
(Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole) 1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN. 3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocita' stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare ne' al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo. 4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 278
(Dispositivo di sterzo delle macchine agricole) 1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.
Art. 279
(Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali) 1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.
Art. 280
(Livelli sonori delle macchine agricole semoventi) 1. ((La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo)) le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 2. ((La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo)) le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. ((3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.)) 4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.
Art. 281
(Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi) 1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
Nota all'art. 281: - Per il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, si veda in nota all'art. 280.
Art. 282
(Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi) 1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi ((...)) di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Art. 283
(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate) 1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo. 2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. 3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli. 4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).
Art. 284
(Ganci delle macchine agricole semoventi) 1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg. 2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.
Art. 285
(Occhioni delle macchine agricole trainate) 1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg; E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg; E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg; F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg. 2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.
Art. 286
(Timoni delle macchine agricole trainate) 1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso e' destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle di- verse condizioni d'impiego nonche' delle caratteristiche del materiale.
Art. 287
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonche' del carico verticale ammissibile su di esso). 1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonche' la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilita' statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovra', comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente. 2. L'altezza del dispositivo nonche' le prescrizioni per le rela- tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 288
(Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole) 1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, e' effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.
Nota all'art. 288: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Art. 289
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole) 1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all'art. 289: - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.
§ 3. CERTIFICATI DI IDONEITa' E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Artt. 107-110 Codice della Strada)
Art. 290
(Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole) 1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie. 2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo. 3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C..
Art. 291
(Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole) 1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonche' dell'approvazione dei dispositivi stessi; 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 1.7. degli organi di traino se presenti; 1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari. 2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo: 2.1. della potenza del motore di trazione; 2.2. del campo di visibilita' e della presenza del tergicristallo; 2.3. del serbatoio/i del combustibile; 2.4. dell'opacita' dei fumi di scarico; 2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 2.14. dei dispositivi retrovisori; 2.15. del dispositivo di sterzo; 2.16. del dispositivo di rimorchio; 2.17. del dispositivo di retromarcia; 2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza; 2.19. della presa di forza; 2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi; 2.21. della massa rimorchiabile; 2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate. 3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino. 4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del ((presente)) regolamento, vanno effettuate con le modalita' e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. 5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela- tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Art. 292
(Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti) 1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono: a) gli aratri; b) le seminatrici; c) gli erpici. 2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.
Art. 293
(Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica delle macchine agricole) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalita' del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo. 2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.
Art. 294
(Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta' delle macchine agricole). 1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. ((Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.)) 2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarita' di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. ((3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, puo' essere omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprieta'.)) 4. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, puo' avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.
§ 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 111 Codice della Strada)
Art. 295
(Revisione delle macchine agricole in circolazione) 1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
§ 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI (Art. 114 Codice della Strada)
Art. 296
(Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali) 1. Le macchine operatrici, che, per necessita' funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalita' stabilite dal ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)). Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonche' le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Art. 297
(Campo di visibilita' delle macchine operatrici) 1. Il campo di visibilita' delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Art. 298
(Registrazione e targatura delle macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 2. Il proprietario della macchina operatrice e' tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza. 3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale e' affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresi', per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonche' per le macchine operatrici trainate. 4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresi', la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. 5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
Art. 299
(Macchine operatrici: dispositivo antincastro) 1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ((ai veicoli della categoria N od O)), devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformita' di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi ((veicoli)). 2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione puo' essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
Art. 300
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile) 1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalita' di accertamento della massa massima rimorchiabile.
Art. 301
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi) 1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3. 2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza). 3. La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocita' massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata ad una velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0. 4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonche' delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2. 5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Nota all'art. 301: - Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.
Art. 302
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate) 1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o piu' assi, puo' esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore. 2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti. 3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg. 4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 8.
Art. 303
(( Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi )) ((1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di piu' assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.)) ((2.)) La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocita' massima, calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. ((3.)) ((Le masse indicate al comma 2)) sono ammesse anche su assi contigui, purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Piu' o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.
Art. 304
(Revisione delle macchine operatrici in circolazione) 1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicita' non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse. 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Art. 305
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici) 1. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici ((a ruote o cingolate)), puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali ((a integrazione o modificazione di)) quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse.
Art. 306
(Norme di richiamo) 1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); ((c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);)) e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Titolo IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI § 1. PATENTE DI GUIDA (Artt. 115-121 Codice della Strada) A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada)
Art. 307
(Attestato di idoneita' psicofisica) 1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, e' rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. 2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validita' e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei piu' ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.
Art. 308
(Modello e caratteristiche della patente di guida ((- Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale)) ) 1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: a) altezza 106 mm; b) larghezza 222 mm. Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico. 3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalita' di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) ((...)), da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. ((4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, cosi' da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.))
Art. 309
(Annotazione del gruppo sanguigno) ((1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.)) 2. Gli estremi del gruppo sanguigno ((...)) sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. 3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale. 4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno ((, qualora annotato,)) per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
Art. 310
(Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP) 1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi: KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente; KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoartico- lati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t; KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD e' valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE. 3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento. ((10))
Art. 311
(Art. 116 Cod. Str.) (Requisiti per il rilascio del CAP) 1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, e' necessaria la titolarita' della patente di guida come di seguito indicato: KA - patente di categoria A; KB - patente di categoria B; KC - patente di categoria C; KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi; KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi. 2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E. 3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre: a) essere residenti in un comune della Repubblica; b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1; c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero. 4. Ai minori di anni 21 puo' essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC. 5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. 6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validita' per sei mesi, da' diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non e' prorogabile. ((10))
Art. 312
(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale) 1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I' al presente titolo. ((10))
Art. 313
(Modalita' di rilascio e relativa validita'. Sostituzione dei CAP di precedente modello) 1. Il certificato di abilitazione professionale e' rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validita' biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. 2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validita' del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento. 3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di eta', la durata della validita' puo' essere inferiore ad un biennio se cio' e' disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice. 4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validita' per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validita' della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovra' richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. (5) 5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare e' titolare di patente della categoria A. ((10))
Art. 314
(Rilascio del CAP per conversione di documento estero) 1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo 310. 2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verra' rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa. ((10))
Art. 315
(Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose ) 1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, e' rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142. ((10))
Art. 316
(Limitazioni nella guida) 1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204)). 2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico ((...)) dei motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice. 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204)).
Art. 317
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