DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Type DPR
Publication 1992-12-16
Ultimo aggiornamento 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
articles 443
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(Esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli) 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli. 2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. ((secondo quanto specificato nella)) tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma 1. 3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza: a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus; b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus; c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie; d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti. 4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o piu' linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C. 5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita. 6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica. 7. Il candidato per conseguire l'idoneita' deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica. 8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1. 9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.

Art. 318

(Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli) 1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), che e' valido solo se accompagnato dalla patente ((di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2)), del codice. I certificati di idoneita' rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validita'. 2. Il certificato di idoneita' abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)

Art. 319

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida) 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza ((i tipi)) di veicoli alla guida dei quali la patente abilita ((...)). 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((2.)) I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320. ((3.)) Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. ((4.)) Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. ((5.)) Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno ((di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.))

Art. 320

(Malattie invalidanti) 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.

Art. 321

(Efficienza degli arti) 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della ((...)) patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

Art. 322

(Requisiti visivi) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. 3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. 4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie. 5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. 6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. 7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi- tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. 8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto ((...)). ((9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale. 10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.)) 11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. 12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida. 13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 323

(Requisiti uditivi) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. 2. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. 3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

Art. 324

(( (Art. 119 Cod. Str.) (Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione. 2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalita'. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.))

Art. 325

(Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie ((A, B, C e D)) ) 1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B ((...)), posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto. 2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B ((...)). 3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci. 4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonche' sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonche' sufficiente visione binoculare. 5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto ((...)). 6. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione ((delle patenti speciali di categoria C e D)), i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione ((delle patenti di guida di categoria C e D.))

Art. 326

(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie ((A, B, C e D)) ) 1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida ((...)) della categoria A e B, purche' i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo. 2. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente speciale ((delle categorie C e D)) occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno. 3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle patenti speciali di categoria ((A, B, C e D)) puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. 4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.

Art. 327

(Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D) 1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purche' la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. 2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalita' delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale. 3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. 4. L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214)). 6. La commissione medica locale nel valutare la possibilita' del rilascio di patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni rela- tive a piu' organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di validita' minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.

Art. 328

(Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie ((A, B, C e D)) ) 1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie ((A, B, C e D)), purche' i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.

Art. 329

((Patenti speciali delle categorie C e D)) 1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. ((La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.)) 2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1. 3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.

Art. 330

(Commissioni mediche locali) 1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. 2. La commissione e' composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 3. Il presidente della commissione medica locale e' nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto ((da disabili sensoriali o)) da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonche' da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria ((, nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima e' comunque a titolo gratuito)). Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo. 6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. 7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. 8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale. 9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia. 10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente. 11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa. 12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli aggiuntivi. 13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice. 16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 331

(( (Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore).)) ((1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II. 2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.)) ((59))

(( (Art. 119 cod. str.) ))

Art. 332

(( Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneita')) ((1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformita' alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.)) 2. Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)), con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi. 3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)) provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

Art. 333

( ((Esami con veicoli muniti di doppi comandi.)) Modalita' e termini per il rilascio della patente) ((1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.))

§ 2 - AUTOSCUOLE (Artt. 122-123 Codice della Strada)

Art. 334

(Contrassegno per le esercitazioni di guida) 1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3. 2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

Art. 335

(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole) 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cosi' come specificato nel presente regolamento. 2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione. 4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi. 5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. 6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. 9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. 10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie ((A, B, C e D)), ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione. 11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola. 12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del consorzio. 13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. 14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola. 15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni ((emanate dal)) Ministro dei trasporti. ((16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.))

Art. 336

(Vigilanza tecnica sulle autoscuole) 1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacita' didattica del personale; b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d) l'idoneita' dei locali; e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice. 2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni. 4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione. 5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Art. 337

(Attivita' di consulenza da parte degli enti pubblici non economici) ((1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.))

§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (Artt. 127-139 Codice della Strada)

Art. 338

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104))

Art. 339

(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)

1.Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.

2.La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

3.La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

Art. 340

(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri) 1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione. 2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, ((salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),)) e' la seguente: a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione; b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero); c) dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 341

(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale) 1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. 2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti. 3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove. 4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro; c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro. 5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. 6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo' esprimere il parere di non ammissibilita' alla ripetizione delle prove. 7. La patente di servizio e' valida per 5 anni. La validita' puo' essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare e' tuttora idoneo alla guida ed e' munito della patente ordinaria in corso di validita'. 8. La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sara' custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO § 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (Artt. 141-142 Codice della Strada)

Art. 342

(Obbligo di limitare la velocita') 1. L'obbligo di limitare la velocita', di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

Art. 343

(Limitazioni temporanee di velocita') 1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali. 2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.

Art. 344

(Limitazioni permanenti di velocita') 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice ((devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti)). 2. ((Ogni contrassegno)) deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)). Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)).

Art. 345

(Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita') 1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ((In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.)) 3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilita' degli stessi.

§2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI (Artt. 144-155 Codice della Strada)

Art. 346

(Marcia per file parallele) 1. Nel caso di marcia per file parallele e' consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia. 2. Nella marcia rettilinea su file parallele e' fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il piu' possibile verso il margine della carreggiata. 3. Quando, nella circolazione per file parallele, e' consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare. 4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovra' comunque accertare: a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori; b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta gia' iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra. 5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare cosi' da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovra' essere mantenuto durante la fase d'attraversamentodell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente e' tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni. 6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via. 7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto e' vietata. 8. Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.

Art. 347

(Sorpasso) 1. Non e' consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione. 2. Il sorpasso a destra e' consentito a velocita' moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra. 3. Non e' consentito il sorpasso in prossimita' e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.

Art. 348

(Distanza di sicurezza tra i veicoli) 1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocita', alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra circostanza influente. 2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

Art. 349

(Inversione) 1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'U' e' vietata quando per compierla e' necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; e' parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.

Art. 350

(Limiti sonori massimi) 1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo. 2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (Artt. 157-163 Codice della Strada)

Art. 351

(Arresti e soste dei veicoli in generale) 1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non puo' ne' arrestare, ne' fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale. 2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. 3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

Art. 352

(Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone) 1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonche' per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione e' a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada. 2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione ((posticipata)) l'una rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di marcia. 3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione. 4. Quando e' necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente proprietario della strada dovra' determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza piu' opportuna della fermata dalla curva stessa, cosi' da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso. 5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita. 6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig.V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa. 7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacita' della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.

Art. 353

(Fermata e sosta dei veicoli) 1. Non e' consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando cio' possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione. 2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto piu' basso del cambio di velocita'. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote. 3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Art. 354

(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; b) eta' non inferiore ad anni 21; c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione; f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2. ((14)) 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397. 4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

Art. 355

(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli) 1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai ((...)) tipi di ruota ((...)) ((indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;)) b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio; c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico; e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma; f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo; g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; h) non superare il peso complessivo di 30 kg; i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo. 2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo. 3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. 4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398. 5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

Art. 356

(Ingombro della carreggiata) 1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o piu' segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente. 2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il segnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale piu' vicino al luogo dell'incidente.

Art. 357

(Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo) 1. Tutti i veicoli indicati ((dall'articolo 162, comma 1,)) del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati ((...)), quando si verifichino le seguenti circostanze: a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo; b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso. 2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 ((...)), e' imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione piu' idonea per essere avvistato. 3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono. 4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

Art. 358

(Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo) 1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice ((, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice,)) riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35). 2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito. 3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mo- bile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192. 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati ((...)) nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 359

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