DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Type DPR
Publication 1992-12-16
Ultimo aggiornamento 2025-03-11
State In force
Source Normattiva
articles 443
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(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere) 1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci e' di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensita' della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura. 2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo' essere inferiore. 3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro. 4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno piu' veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. 5. La chiusura delle barriere nonche' il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

Art. 188

(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere) 1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d. 2. Le caratteristiche e le modalita' d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia piu' vicina. 3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

Art. 189

(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello) 1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45 , ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m. 2. Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati piu' cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale. 3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Art. 190

(Visibilita' ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa) 1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

Art. 191

(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo) 1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato ((...)) mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati. 2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario. 3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (Art. 45 Codice della Strada)

Art. 192

(Omologazione ed approvazione) 1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405. 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. 4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza. 5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi. 6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo. 7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. 8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. ((60))

Art. 193

(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali) 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali ((verticali)) di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione; c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie; d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; e) certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui opera l'impresa, ((rilasciato dal comune)) competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte; f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi; h) dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali; i) certificazione antimafia a norma di legge; l) dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194 ((, comma 2)) ; m) relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti; n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; o) certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti. 3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' ((per un triennio)) dalla data del rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza ((triennale)).

Art. 194

(Dotazioni tecniche e attrezzature) 1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ((ed essere in possesso)) delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti; 2. Le imprese devono, altresi', ((avere la proprieta' o la disponibilita')) di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione. 3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

Art. 195

(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata. 2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti; b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti; d) mancato rispetto del sistema di qualita' previsto ((da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.)) ; e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.))

Titolo III DEI VEICOLI CAPO I DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 196

(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi) 1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima ((1,35)) m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocita' massima ((6 km/h)) per i veicoli dotati di motore. Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e' effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Piu' o Meno) 5 kg). 2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1. 3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche' all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) puo' stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.

Art. 197

(Azionamento dei veicoli a braccia) 1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

Art. 198

(Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori) 1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo. 2. Il controllo sul ciclomotore ((, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico,)) consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta ((...)). In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocita' massima e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. Le modalita' di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate ((o integrate)) dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

Art. 199

(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonche' le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo. 2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione. 3. Il limite massimo di velocita' prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione. 4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate ((o integrate)) dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

Art. 200

(Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale) 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici; n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Ai motoveicoli ad uso speciale e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

Art. 201

(Autotreni attrezzati per carichi indivisibili) ((1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. 2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso. 3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..))

Art. 202

(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera) 1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi' classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. ((11))

Art. 203

(Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale) 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; ((m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori;)) ((o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; ((dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;)) ((ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

Art. 204

(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale) 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o ((pulvirulenti)) ; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; ((m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;)) ((o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari ((;)) ((d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzati con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..)) 3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

Art. 205

(Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice) 1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico. 2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. 3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneita' deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformita' con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva. 4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice. 5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui e' ammesso il traino.

Art. 206

(Attrezzature delle macchine agricole) 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice ((e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio)). ((1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.)) 2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale. 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.

Art. 207

(Trattrici agricole con piano di carico) 1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a ((1,35)) m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a ((1,35)) m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi. 2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.

Art. 208

(Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole) 1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi. 2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta. 3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa. 4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso puo' essere agganciato.

Art. 209

(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone) 1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi. 2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di ((idonee sospensioni)). 3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo. 4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm. 5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm. 6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile. 7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile. 8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg piu' 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.

Art. 210

(Velocita' teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi) 1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

Art. 211

(Limiti e modalita' di circolazione delle macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice ((, nonche' di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..)) 2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori. 3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

Art. 212

(Attrezzature delle macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 213

(Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali) 1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o piu' delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. 2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice. 3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 214

(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca) 1. Ai veicoli d'epoca, ((iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice,)) per la circolazione nei luoghi consentiti, e' rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice. 2. Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non puo' superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. ((5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.))

Art. 215

(Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico) 1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonche' le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilita' di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. 5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli ((al punto F, lettera b) )) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi equivalenti ((sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente.)) 6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purche' siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice. 8. Le tariffe ((per)) l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonche' le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente ((dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.))

Art. 216

(Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni) 1. La lunghezza massima di 16,50 m e' consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non puo' superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni. 2. La lunghezza massima di 18,35 m e' consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonche' una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni. 3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici puo' determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 217

(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro) 1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, ((compreso il relativo carico,)) deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la ((zona racchiusa dalla)) curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale. ((2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.)) ((3.)) Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. ((4.)) Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

Art. 218

(Massa limite sugli assi) 1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non puo' eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.

Art. 219

(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi) 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonche' le modalita' e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio provvedimento, puo' emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacita' di trazione della motrice. 3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell' ((appendice III)) al presente titolo con esclusione ((delle lettere b), e) ed f) )) dello stesso comma, nonche' delle altre prescrizioni ((riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle)) dettate in proposito dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalita' dettate dalle prescrizioni predette.

CAPO II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 220

(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

1.Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

2.Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro e' uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

3.Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che puo' consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

4.Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate e' lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purche' sia assicurata l'efficacia della frenatura.

5.Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o piu' arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremita' posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura e' consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

Art. 221

(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

1.La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.

2.La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.

3.I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali puo' essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.

4.I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purche' sia sempre assicurata la visibilita' geometrica stabilita per ciascuno di essi.

Art. 222

(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco. 2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni: a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo); b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo; c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune; d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana. 3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresi' il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti. 4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/ a, III.1/ b, III.1/ c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli. 5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili. 6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice. 7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, puo' essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 223

(Dispositivi di frenatura ((e di segnalazione acustica)) dei velocipedi) 1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo((,)) con cavi flessibili ((o con sistemi di trasmissione idraulica)). 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture ((...)) del veicolo. ((5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.))

Art. 224

(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) ((1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo ((di 30 cm)) ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. 2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux. 3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore ((a 1 m)), comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. 4. La visibilita' verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di (Piu' o Meno) 15 gradi in verticale e di (Piu' o Meno) 45 gradi in orizzontale. 5. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di (Piu' o Meno) 10 gradi in verticale e di (Piu' o Meno) 10 gradi in orizzontale. 6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((6.)) Il dispositivo catadiottrico ((posteriore)) a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di (Piu' o Meno) 45 gradi e di (Piu' o Meno) 15 gradi. ((Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm)) da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo puo' essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purche' le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. ((7.)) I dispositivi ((catadiottrici)) a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. ((8.)) I valori minimi di intensita' luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. ((9.)) Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi ((catadiottrici)) a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4. ((10.)) I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.))

Art. 225

(( (Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi) 1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 5. Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita', dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.))

Art. 226

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