DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Type Decreto legislativo
Publication 1995-10-26
Ultimo aggiornamento 2026-04-18
State In force
Source Normattiva
articles 128
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11.I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

12.I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

13.Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11.

14.Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali. (129)

Art. 26-quater

((Altre disposizioni))

1.((Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonche' i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.))

Art. 26-quinquies

((Disposizioni attuative))

1.((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalita' di applicazione dell'accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralita' di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonche' gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.)) ((129))

Capo III ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Sezione I Disposizioni di carattere generale

Art. 27

(Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993) Ambito applicativo ed esenzioni

1.Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1).

2.I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita.

((2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni))

((87))

3.L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono: ((a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico)); ((87)) ((b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis)); ((87)) (( b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b) )); ((87)) c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209; ((d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)); e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

((3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco))

((87))

4.Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5.Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

6.Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14. ------------ (1) Per le aliquote vedi allegato I.

Art. 28

(Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche)

3.La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4.L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

6.La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7.Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia ((delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis)). ((87))

7-bis.Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11. (76)

Art. 29

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 () - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 () - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). ((Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita)) ((129)) 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. 2. ((Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantita' superiore a 300 litri nonche', esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.)) ((129)) 2-bis. ((Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonche' di birra presentano un'unica comunicazione di attivita' allo Sportello unico per le attivita' produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.)) ((129)) 3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore ((a 50 litri)); ((129)) c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. 4. Gli esercenti ((impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale)) soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. ((Sono altresi' muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2.)) Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro ((...)) gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ((129)) ------------ () Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108. (**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

Art. 30

Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67). Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

1.L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o ((completamente denaturati)) devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. ((87))

3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

Art. 30-bis

(( (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). ))

((1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6)) ((87))

Art. 31

Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019) Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura

1.I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

Sezione II Alcole etilico

Art. 32

(Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione

1.L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.

Art. 33

(Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213) Accertamento dell'accisa sull'alcole

1.Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e' determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.

3.Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa puo' essere determinato in base alla produttivita' per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.

4.L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.

5.Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalita' indicate al comma 4, purche' non sia inferiore di piu' del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento e' effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttivita' degli alambicchi.

6.Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui al comma 4.

7.Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.

Art. 33-bis

(( (Piccole distillerie indipendenti). ))

((1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria e' legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui)) ((87))

Art. 33-ter

Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione

1.Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4. ((131))

2.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalita' semplificate di accertamento e di contabilizzazione. ((131)) (129)

Sezione III Birra

Art. 34

(Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione

1.La birra e' sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.

2.Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

3.E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.

Art. 35

(Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464) Accertamento dell'accisa sulla birra

1.Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume cosi' ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. (87)

2.Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia.

3.Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

3-bis.Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023 ((nonche' a decorrere dall'anno 2025)), del 50 per cento. (73)

3-ter.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma.

4.Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis.

5.Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.

7.Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.

Sezione IV Vino

Art. 36

(Art. 22 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1.Il vino, tranquillo o spumante, e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

3.E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.

4.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.

Art. 37

(( (Disposizioni particolari per il vino). ))

((

1.I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo.

2.

In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.))

((87))

Art. 37-bis

(( (Piccolo produttore indipendente di vino). ))

((1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore e' legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui)) ((87))

Sezione V Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

Art. 38

(Art. 23 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1.Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

3.Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita.

4.I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

Art. 38-bis

(( (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). ))

((1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui)) ((87))

Sezione VI Prodotti alcolici intermedi

Art. 39

(Art. 24 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1.I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2.Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

3.I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.

((3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui))

((87))

((Capo III-bis Tabacchi lavorati))

Art. 39-bis

(Oggetto dell'imposizione)

3.E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.

4.Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57.

Art. 39-ter

(Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).

1.Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).

2.Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).

2-bis.Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti ((...)) parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

3.In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4.Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).

Art. 39-quater

(Tariffe di vendita).

1.L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (87)

2.I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

3.La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

4.((Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2)).

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57.

Art. 39-quinquies

(Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).

2.Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette. (52)

2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2014, N. 188.

Art. 39-sexies

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1.Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta. ((Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni)). ((41))

2.Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

Art. 39-septies

(( (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori). )) ((

1.L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Art. 39-octies

Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).

1.Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2.Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

4.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

6.Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari ((a un importo specifico fisso per unita' di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette)).

7.L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.

8.L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.

9.Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.

10.L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. (52)

10-bis.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e' conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette.

Art. 39-novies

(Esenzioni).

1.Con decreto del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) sono stabilite le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis. ((87))

Art. 39-decies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa).

1.I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3.((Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)). Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati. ((133))

Art. 39-undecies

(Vigilanza).

1.L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2.Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)).((87))

3.Sono a carico dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1. ((87))

Art. 39-duodecies

(Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati).

1.La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.

2.Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori. ((87))

3.I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). ((87))

4.Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti. ((87)) (52)

Art. 39-terdecies

(Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione).

1.Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

2.Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

3.I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al ((40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028)) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

4.Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Capo IV SANZIONI

Art. 40

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)

2.La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.

3.Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa ((mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)). ((Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.)) (76) (83)

4.Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a ((10.000 chilogrammi)) la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

((

5.Se la quantita' dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6.

Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.))

Art. 40-bis

(( (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). ))

((

1.Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

2.Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3.Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non puo' comunque essere inferiore a euro 5.000.

5.Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalita' della condotta e della gravita' del fatto.

))

Art. 40-ter

(( (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). ))

((

1.Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.

))

Art. 40-quater

(( (Circostanze attenuanti). ))

((

1.Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

))

Art. 40-quinquies

(( (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). ))

((

1.Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2.Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3.Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

))

Art. 40-sexies

(( (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). ))

((

1.Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale e' stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2.Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3.Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4.Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo.

5.L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

))

Art. 41

(Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924) Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1.Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)). La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione.

2.Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3.La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)) e da esso verificati.

4.Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5.Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42

(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1.Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43

Art. 41 T.U. spriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924). Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

2.Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa ((, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)).

3.L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

((

4.Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

))

Art. 44

(Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939) Confisca

1.I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, ((40-bis,)) 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis.Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne ((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.)). ((Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato)).

1-ter.La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.

((

1-quater.Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

))

Art. 44-bis

(( (Destinazione di beni sequestrati o confiscati). ))

((

1.I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorita' competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2.Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3.I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.

))

Art. 44-ter

(( (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). ))

((

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

))

Art. 45

(Art. 50 T.U. spinti 1924) Circostanze aggravanti

1.Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2.Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).

Art. 46

(Art. 40 T.U. spiriti 1924) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

2.Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.

3.Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

4.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47

(Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1.Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con ((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)). Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2.Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3.Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. (87)

4.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto irrimediabilmente o distrutto. (87)

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