DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Type Decreto legislativo
Publication 1995-10-26
Ultimo aggiornamento 2026-04-18
State In force
Source Normattiva
articles 128
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16.Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita' a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).

Art. 62-quater.2

(( (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). ))

((

1.I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

3.I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4.Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5.Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6.I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.

7.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneita' della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.

8.L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 e' revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.

9.Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

10.Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.

11.I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza e' indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

13.Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonche' le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 del medesimo decreto; trovano altresi' applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, per quanto applicabili.

14.Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e' consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1).

15.La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.

16.La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1.

17.Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.

))

Art. 62-quinquies

(Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

1.Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2.La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5.

3.I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4.L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies.

5.Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6.E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

((

7.Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-bis.Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresi' applicazione l'articolo 40-quater.

7-ter.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-quater.Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.

))

TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 63

(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 () - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (*) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990). Licenze di esercizio e diritti annuali

1.Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

4.Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

5.La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------ () Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. (*) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202. ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso".

Art. 64

(Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993) ((Prestazione della cauzione)) 1. ((Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.)) 2. ((Se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza e' revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.)) 3. ((Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione e' inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.)) ((129))

Art. 65

(Art. 34 D.L. n. 331/1993) Adeguamenti alla normativa comunitaria

1.Le disposizioni delle direttive della Comunita' ((...)) europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 66

(Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

1.Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti. --------------- (*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

Nota all'art. 66: - Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente: "Art. 2. - Gli alcoli metilico. propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione, e dell'impiego dei prodotti di cui al comma uno. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da uno a cinque anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel conuna tre senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni".

Art. 67

Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 1. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di ((destinatario registrato, speditore registrato)) o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)). 3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. 6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. 7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

Art. 68

Disposizioni finali

Allegato I

ALLEGATO I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. PRODOTTI ENERGETICI (7) benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; (22) (41) (42) (56) (58) (69) (70) benzina : lire 1.003.480 per mille litri; (22) (41) (42) (56) (58) (69) (70) (95) (94) (96) (101) (102) (103) (107) (105) (106) (108) (111) (130) (134) (135) ((136)) Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: (11) (15) (16) (17) (17a) (17b) (18a) (19) (21) (41) usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;(22)(26)(29) (41) (42) (56) (58) (69) (70) (95) (94) (96) (101) (102) (103) (107) (105) (106) (108) (111)(130) (134) (135) ((136)) usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri. Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione. Oli combustibili: usati per riscaldamento: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; (26) (41) (94) (96) (95) (101) (102) (103) (107) (105) (106)(108) (111) (134) (135) ((136)) usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.; usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi. Gas naturale: per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo per combustione per usi domestici: a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo; per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo. per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato; (47) (48) (66) (70) (73) (90) (114) (133) Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro; (47) (48) Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro (2). (47) (48) Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028; c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento. (79) ENERGIA ELETTRICA Per ogni kWh di energia impiegata (3): per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820. (43) per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh. (79) IMPOSIZIONI DIVERSE Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. (19) (24) (35) (47) Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. (42a) (42b) ------------ (1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes. (12) (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius. (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima. (49)(95)

Tabella A

TABELLA A IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE. Impieghi Agevolazione -- -- 1. Impieghi diversi da carburante esenzione per motori o da combustibile per riscaldamento 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione ((3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti)) ((129)) esenzione 4. NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4. 4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante euro 403,22 per mille litri (73) (95) (101) (102) (103) (107) (105) (106) (108) (111) 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio ............................... 30% aliquota normale oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione (29) benzina ............................... 55% aliquota normale L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (15) (19a) 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale ((9. Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo)) ((129)) 30 per cento aliquota normale 10. gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi euro 11,73 per 1000 mc. 11. NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina: euro 359,00 per 1.000 litri gasolio........................ euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale; gas naturale... 40 per cento aliquota normale. L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. (94) 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222; benzina: 359,00 euro per 1.000 litri; gasolio............................ euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL).. 40 per cento aliquote normali; gas naturale....................... 40 per cento aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. (43) 14. NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4. 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. (13) 10% aliquota normale 16. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi esenzione 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri; Gas di petrolio liquefatto; (GPL) esenzione; Gas naturale esenzione. Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero; Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi (36) -------------------- (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. (( (2) Per gli usi industriali dei GPL si rinvia a quanto disposto dall'articolo 26, comma 5, in relazione all'individuazione degli usi non domestici del gas naturale.)) ((129))

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