LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 5 Clausola di salvaguardia speciale 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi Membro puo' avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all'importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo Elenco con il simbolo "SGS" come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se: a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilita' di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente, b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all'importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, e' inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 2 per il prodotto in questione. 2. Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5. 3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purche' possano essere contabilizzate nel volume delle importazioni del prodotto in questione dell'anno successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno. 4. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a) puo' essere mantenuto soltanto fino alla fine dell'anno in cui e' stato imposto e puo' essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell'anno in cui la misura e' stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilita' di accesso al mercato definite come Segue frase illeggibile 1 Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all'importazione, prelievi variabili all'importazione, prezzi minimi all'importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtu' di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT 1947, ma non le misure mantenute in virtu' di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC. 2 Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma e' in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualita' del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale, esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella misura necessaria per consentire agli altri Membri di valutare il dazio addizionale che puo' essere imposto. 7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a) ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il Comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi Membro interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro 10 giorni dall'attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I Membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi i casi il Membro che prende tali misure offre a ogni Membro interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse. 8. Qualora vengano adottate misure in conformita' dei paragrafi da 1 a 7, i Membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia. 9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.
All. 1A - Accordo - art. 6
Articolo 6 Impegni in materia di sostegno interno 1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all'allegato 2 del presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di "livelli d'impegno consolidati annui e finali". 2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le sovvenzioni all'acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente e' anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale corrente. 3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del suo Elenco. 4. a) Un Membro non e' tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente ne' a ridurre: le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno 3 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati: a) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10%, il livello limite di base e' pari al 125%; b) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10% ma inferiori o pari al 30%, il livello limite di base e' pari al 110%; c) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30%, il livello limite di base e' pari al 105%. In ogni caso il dazio addizionale puo' essere imposto in qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione e' superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in questione nell'anno piu' recente per il quale sono disponibili dati rispetto all'anno precedente, purche' il livello limite non sia inferiore al 105% del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x). 5. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera b) viene istituito secondo il seguente schema: a) se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato "prezzo all'importazione") e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) e' inferiore o pari al 10% del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale; b) se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo limite (in seguito denominata "differenza") e' superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite il dazio addizionale e' pari al 30% dell'importo del quale la differenza supera il 10%; c) se la differenza e' superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale e' pari al 50% dell'importo del quale la differenza supera il 40%, piu' il dazio addizionale consentito in forza della lettera b); d) se la differenza e' superiore al 60% ma inferiore o pari al 75%, il dazio addizionale e' pari al 70% dell'importo del quale la differenza supera il 60% del prezzo limite, piu' i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c); e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza supera il 75%, piu' i dazi addizionali consentiti in forza delle lette b), c) e d). 6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi piu' brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi. 3 Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a). i) il sostegno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l'anno in questione; ne' ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5% del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro. b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo e' il 10%. 5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se: i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure ii) riguardano l'85% o meno del livello base di produzione, oppure iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi. b) Poiche' i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato.
All. 1A - Accordo - art. 7
Articolo 7 Disposizioni generali in materia di sostegno interno 1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente Accordo sia mantenuta conformemente ad esso. 2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente Accordo o l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della loro MAS totale corrente. b) Qualora nella Parte IV dell'Elenco di un Membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
All. 1A - Accordo - art. 8
Articolo 8 Impegni in materia di concorrenza all'esportazione I singoli Membri si impegnano a fornire sovvenzioni all'esportazione soltanto conformemente al presente Accordo e agli impegni specificati nei rispettivi Elenchi.
All. 1A - Accordo - art. 9
Articolo 9 Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione 1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente Accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione: a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni; b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno; c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtu' di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo da quale il prodotto esportato e' ottenuto; d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonche' i costi di nolo e trasporto internazionale; e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni piu' favorevoli che per le spedizioni interne; f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro incorporazione in prodotti esportati. 2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell'Elenco di un Membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1: i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che puo' essere stanziato o sostenuto nell'anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato; ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantita' delle esportazioni, la quantita' massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione. b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un Membro puo' concedere le sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a condizione che: i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati nell'Elenco del Membro in ragione di piu' del 3% del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento; ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia di quantita' annui specificati nell'Elenco del Membro in ragione di piu' dell'1, 75% dei quantitativi del periodo di riferimento; iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui specificati nell'Elenco del Membro; iv) le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64% e del 79% dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo Membri le percentuali sono rispettivamente 76% e 86%. 3. Gli impegni relativi a limitazioni sull'ampliamento dell'ambito del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli specificati negli Elenchi. 4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purche' queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l'elusione degli impegni di riduzione.
All. 1A - Accordo - art.10
Articolo 10 Prevenzione dell'elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione 1. Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all'esportazione, ne' si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni. 2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse. 3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non e' oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non e' stata concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno all'articolo 9. 4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che: a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari; b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai "Principi delle eccedenze e obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso delle importazioni commerciali abituali; TESTO ILLEGGIBILE c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.
All. 1A - Accordo - art.11
Articolo 11 Prodotti incorporati La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base incorporato non puo' in alcun caso essere superiore alla sovvenzione unitaria all'esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di base in quanto tale.
All. 1A - Accordo - art.12
Articolo 12 Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione 1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni: a) il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei Membri importatori; b) prima di istituire un divieto o una restrizione all'esportazione il Membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile il Comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo Membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.
All. 1A - Accordo - art.13
Articolo 13 Cautela Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo "Accordo sulle sovvenzioni"): a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 del presente Accordo sono: i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi 4; ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994; b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformita' all'articolo 6, paragrafo 2, i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi; ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultino nell'Elenco di ciascun Membro: i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione dei dazi compensativi; 4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994 ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle sovvenzioni.
All. 1A - Accordo - art.14
Articolo 14 Misure sanitarie e fitosanitarie I Membri convengono di attuare l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
All. 1A - Accordo - art.15
Articolo 15 Trattamento speciale e differenziato 1. Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri e' parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo e incluso negli Elenchi di concessioni e impegni. 2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilita' di attuare gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi meno avanzati Membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.
All. 1A - Accordo - art.16
Articolo 16 Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari 1. I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari. 2. Il Comitato agricoltura controllera', nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.
All. 1A - Accordo - art.17
Articolo 17 Comitato per l'agricoltura E' istituito un Comitato agricoltura.
All. 1A - Accordo - art.18
Articolo 18 Esame dell'attuazione degli impegni 1. L'avanzamento dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro del programma di riforma dell'Uruguay Round e' sottoposto ad esame dal Comitato agricoltura. 2. Il processo d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai Membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonche' sulla base della documentazione che il Segretariato puo' essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo. 3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l'esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la conformita' ai criteri concordati di cui all'articolo 6 o all'allegato 2. 4. Nel processo d'esame i Membri prendono debitamente in considerazione l'incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacita' di qualsiasi Membro di rispettare i relativi impegni in materia di sostegno interno. 5. I Membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al Comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazioni ai sensi del presente Accordo. 6. Il processo d'esame fornisce ai Membri l'opportunita' di sollevare qualsiasi questione relativa all'attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente Accordo. 7. Qualsiasi Membro puo' sottoporre all'attenzione del Comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro Membro avrebbe dovuto notificare.
All. 1A - Accordo - art.19
Articolo 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - art.20
Articolo 20 Proseguimento del processo di riforma Riconoscendo che l'obiettivo a lungo termine di riduzioni progres- sive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una riforma fondamentale e' un processo continuo i Membri convengono che un anno prima della fine del periodo di attuazione si procedera' all'avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo conto dei seguenti fattori: a) esperienza risultante dall'attuazione degli impegni di riduzione; b) effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli mondiali; c) questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo Membri, obiettivo di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato, nonche' le altre questioni e finalita' citate nel preambolo del presente Accordo; e d) ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a lungo termine sopracitati.
All. 1A - Accordo - art.21
Articolo 21 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A dell'Accordo OMC si applicano fatte salve le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
All. 1A - Accordo - All. 1
ALLEGATO 1 PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO 1. Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti: i) Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, piu' ii) Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Voce SA 33.01 (oli essenziali) Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle) Codice SA 38O9.1O (agenti d'apprettatura o di finitura) Codice SA 3823.60 (sorbitolo n.d.a) Voci SA da 41.01 a 41.03 (pelli) Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 51.01 a 51.03 (lane e peli) Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami e cotone cardato o pettinato) Voce SA 53.01 (lino greggio) Voce SA 53.02 (canapa greggia) 2. Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
All. 1A - Accordo - All. 2
ALLEGATO 2 SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE 1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base: a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e b) il sostegno in questione non puo' avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori, nonche' alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati. Programmi pubblici di servizi 2. Servizi generali Le politiche di questa categoria implicano spese ( o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunita' rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori ne' alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche: a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti; b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena a eradicazione; c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato; d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori. e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanita', sicurezza, classificazione o standardizzazione; f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, ne' prezzi di utenza preferenziali. 3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 5 Spese o (agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Puo' anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma. Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualita' in questione sul mercato interno. 4. Aiuto alimentare interno 6 Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione. L'ammissibilita' all'aiuto alimentare e' subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti. 5. Pagamenti diretti ai produttori Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonche' i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e). 6. Sostegno dei redditi su base fissa a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso. 5 Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purche' la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS. 6 Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al bisognose dei paesi in via di Segue frase illeggibile b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento. c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento. e) Nessuna produzione e' richiesta per ricevere i pagamenti. 7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori piu' elevati e quello con i valori piu' bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti. b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. c) L'importo dei pagamenti e' unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, ne' con i fattori di produzione utilizzati. d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamita' naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito. 8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamita' naturali a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorita' pubbliche riconoscono ufficialmente che si e' verificata o si sta verificando una calamita' naturale o una catastrofe analoga ( in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro interessato) ed e' determinata da una perdita di produzione superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati piu' elevati e quello con i risultati piu' bassi. b) I pagamenti in caso di calamita' si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamita' in questione. c) I pagamenti devono compensare non piu' del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione successiva. d) I pagamenti effettuati durante una calamita' non possono super- are il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b). e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente subito. 9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dell'attivita' a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ad agevolare il ritiro dell'attivita' delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attivita' non agricole. b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile. 10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile. b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita. c) I pagamenti non comportano obblighi ne' indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili. d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantita' della produzione ne' ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione. 11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attivita' di un produttore in seguito a difficolta' strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilita' ai programmi in questione puo' anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili. b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e). c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi. e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto. f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale. 12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonche' essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione. b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale. 13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identita' economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficolta' della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie. b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione. c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento. d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni. e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente. f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.
All. 1A - Accordo - All. 3
ALLEGATO 3 SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura aggregata di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato, di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non esente dall'impegno di riduzione ("altre misure non esenti"). Il sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti. 2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici. 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale sia a livello decentrato. 4. Specifiche imposte e tasse agricole pagate dai produttori sono detratte dalla MAS. 5. La MAS calcolata come precisato piu' avanti per il periodo di riferimento costituisce il livello di base per l'attuazione dell'impegno di riduzione del sostegno interno. 6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS specifica, espressa in termini di valore monetario totale. 7. La MAS si calcola quanto piu' possibile vicino al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono incluse nel calcolo nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti agricoli di base. 8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantita' di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato. Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali spese di acquisto di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS. 9. Il prezzo fisso esterno di riferimento e' determinato sulla base degli anno dal 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal valore unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in un paese esportatore netto e dal valore unitario medio cif per il prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di riferimento puo' essere adeguato per tener conto delle differenze di qualita' nella misura necessaria. 10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantita' di produzione ammissibile al prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio. 11. Il prezzo fisso di riferimento e' determinato sulla base degli anni 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal prezzo reale utilizzato per determinare i tassi di pagamento. 12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio. 13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispecchi la totale entita' della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio simile moltiplicato per la quantita' del prodotto o servizio.
All. 1A - Accordo - All. 4
ALLEGATO 4 SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si calcolano misure equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di mercato quale definito nell'allegato 3, non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consiste di una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai sensi del paragrafo 2, nonche' di ogni pagamento diretto non esente e altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia decentrato. 2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una fase quanto piu' possibile vicina al punto di prima vendita che beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato applicato della quantita' di produzione ammissibile a tale prezzo oppure, qualora cio' non sia possibile, in base alle spese di bilancio utilizzate per mantenere il prezzo della produzione. 3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti non esenti dall'impegno di riduzione, la base per le misure equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di sostegno consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a 13 dell'allegato 3). 4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo della sovvenzione in una fase quanto piu' possibile vicina al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono comprese nel calcolo nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dai produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di un importo corrispondente.
All. 1A - Accordo - All. 5
ALLEGATO 5 TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 Sezione A 1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ai prodotti agricoli di base ne' ai relativi prodotti lavorati e/o preparati ("prodotti designati") in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato "trattamento speciale"): a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3% del corrispondente consumo interno nel periodo 1986 - 1988 ("periodo di riferimento"); b) nessuna sovvenzione all'esportazione e' stata concessa dall'inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati; c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agricolo di base; d) i prodotti in questione sono designati con l'indicazione "TS-Allegato 5" nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco di un Membro allegato al protocollo di Marrakech, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente: e e) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco del Membro interessato, al 4% del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. 2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro puo' cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilita' minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilita' minime di accesso dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente, il livello delle possibilita' minime di accesso risultante da questa formula nell'ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell'Elenco del Membro in questione. 3. Eventuali negoziazioni sulla possibilita' di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo 20 del presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non commerciale. 4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima negoziazione. 5. Se il trattamento speciale non puo' essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il Membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilita' minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell'Elenco del Membro interessato al livello dell'8% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento. 6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall'inizio dell'anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell'Elenco del Membro interessato e applicati, dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili qualora un riduzione del 15% almeno fosse stata attuata nell'arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato. Sezione B 7. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni: a) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato, corrispondono all'1% del consumo interno dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in questione corrispondono al 2% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4% del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno. Successivamente, il livello delle possibilita' minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato; b) appropriate possibilita' di accesso al mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente Accordo. 8. Eventuali negoziati sulla possibilita' di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione. 9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali determinate nell'ambito della medesima negoziazione. 10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell'Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo. Appendice dell'allegato 5 Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato 1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si effettua utilizzando la differenza reale tra i prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari: a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre de SA; b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livello piu' dettagliato; c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all'industria. 2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni: a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppure b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore principale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore. 3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi. 4. Il prezzo interno e' in generale un prezzo all'ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati. 5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualita' o varieta' mediante un coefficiente appropriato. 6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall'applicazione delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l'equivalente tariffario iniziale puo' corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte nazionali per il prodotto in questione. 7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall'applicazione di quanto sopra, il Membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunita' di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE I Membri, ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o della sa- lute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono identiche condizioni o una restrizione dissimulata del commercio internazionale; desiderosi di migliorare la salute dell'uomoe degli animali e la situazione fitosanitaria in tutti i Membri; notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali; auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale di regole e norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzare gli effetti negativi sul commercio; riconoscendo l'importante contributo che norme, direttive e raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo; desiderosi di promuovere l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate tra i Membri, sulla base di norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti organismi internazionali, tra cui la Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle competenti organizzazioni regionali e internazionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali da essi ritenuto appropriato; riconoscendo che i paesi in via di sviluppo Membri possono incontrare particolari difficolta' nel conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza nell'accesso ai mercati, nonche' nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo; desiderosi quindi di elaborare regole per l'applicazione delle disposizioni del GATT 1994 relative all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b) 1, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all'allegato A. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. 4. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Diritti e obblighi fondamentali 1. I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7. 3. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono condizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale. 4. Le misure sanitarie e fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai Membri in virtu' delle disposizioni del GATT 1994 rela- tive all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Armonizzazione 1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto piu' ampia possibile, i membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3. 2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994. 3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria piu' elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 2 . In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun'altra disposizione del presente Accordo. 4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all'attivita' delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, nonche' delle organizzazioni internazionali e regionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all'interno di tali organizzazioni l'elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie. 5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 12, paragrafi 1 4 (denominato nel presente Accordo il "Comitato")elaborera' una procedura per controllare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali. ------------ 2 Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste una giustificazione scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo, un Membro stabilisce che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Equivalenza 1. Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri Membri che commerciano nello stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente al Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso Membro importatore. A tale scopo quest'ultimo otterra' su richiesta l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre pertinenti procedure. 2. Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato 1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni internazionali. 2. Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della diffusione di particolari malattie o parassiti, dell'esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonche' delle misure di quarantena o di altri interventi. 3. Nel valutare il rischio per la vita o la salute degli animali o dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono in considerazione, quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla lotta o all'eradicazione nel territorio del Membro importatore e la relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i rischi. 4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i Membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio. 5. A fini di coerenza nell'applicazione del concetto di livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per la vita o la salute dell'uomo, o per la vita o la salute degli animali e dei vegetali, i Membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiustificate nei livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all'elaborazione di orientamenti per promuovere l'attuazione pratica della presente disposizione. Nell'elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente. 6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, nell'istituire o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo che dette misure non siano piu' restrittive degli scambi di quanto no sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilita' tecnica ed economica 3 . 7. Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un Membro puo' temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni internazionali nonche' dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi piu' obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole. 8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione non e' basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non esistono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal Membro che la mantiene. ---------- 3 Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, una misura e' piu' restrittiva degli scambi di quanto sia necessario soltanto se esiste un'altra misura ragionevolmente attuabile tenuto conto della fattibilita' tecnica ed economica, che
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie 1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona - intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parte di piu' paesi - della quale il prodotto e' originario e alla quale esso e' destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i Membri tengono conto, tra l'altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell'esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali. 2. In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari. 3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie forniscono le necessarie prove al riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. A tal fine, al Membro importatore verra' consentito, su richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre proce- dure pertinenti.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Trasparenza I Membri notificano le modifiche apportate alle loro misure sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni dell'allegato B.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione I Membri si conformano alle disposizioni dell'allegato C nell'applicazione delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione dell'impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Assistenza tecnica 1. I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo Membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni internazionali. L'assistenza puo' riguardare, tra l'altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l'infrastruttura, nonche' la creazione di organismi normativi nazionali, e puo' assumere la forma di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione. 2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore, quest'ultimo considera la possibilita' di fornire l'assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro di mantenere ed ampliare le sue possibilita' di accesso al mercato per il prodotto in questione.
All. 1A - Accordo - Art.10
Articolo 10 Trattamento speciale e differenziato 1. Nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno avanzati Membri. 2. Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l'introduzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento piu' lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilita' di esportazione. 3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha facolta' di concedere loro , su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l'insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall'Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo. 4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni internazionali.
All. 1A - Accordo - Art.11
Articolo 11 Consultazioni e risoluzione delle controversie 1. In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie. 2. In una controversia nell'ambito del presente accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo speciale puo', qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all'intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti nell'ambito di un accordo internazionale.
All. 1A - Accordo - Art.12
Articolo 12 Gestione 1. E' istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l'armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso. 2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l'Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico piu' qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative. 4. Il Comitato mettera' a punto una procedura per seguire il processo di armonizzazione internazionale e l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, Il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L'elenco dovrebbe comprendere un'indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all'importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesimi norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l'uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all'importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica intervenuta e informarne il Segretario nonche' le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all'allegato B. 5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato puo' decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali. 6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato puo' invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4. 7. Il Comitato procedera' all'esame del funzionamento e dell'attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta risultera' necessario. Ove opportuno, il Comitato puo' presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con la sua attuazione.
All. 1A - Accordo - Art.13
Articolo 13 Attuazione I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano ed attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro territorio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l'effetto, direttamente o indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l'attuazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art.14
Articolo 14 Disposizioni finali I paesi meno avanzati Membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, eccetto l'articolo 5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie vigenti che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati, qualora l'applicazione delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.
All. 1A - Accordo - Allegato A
ALLEGATO A DEFINIZIONI 4 1. Per misura sanitaria o fitosanitaria s'intende ogni misura applicata al fine di: a) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni; b) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell'uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; c) proteggere nell'abito territoriale del Membro la vita o la sa- lute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o d) impedire o limitare nell'ambito territoriale del Membro altri danni arrecati dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti. Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonche' requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare. 2. Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi. 3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali: a) per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e campionamento, nonche' i codici e gli orientamenti in materia di igiene; b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; c) per la salute dei vegetali, le norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del Segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima Convenzione; e d) per le questioni non disciplinate dalle suddette organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni emanate da altre competenti organizzazioni internazionali cui possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato. 4 Ai fini della presente definizione, il termine "animali" comprende pesci e fauna selvatica, il termine 4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilita' del contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell'ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potrebbero applicare, nonche' delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biologico ed economico, o valutazione della possibilita' di effetti negativi sulla salute dell'uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi. 5. Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che istituisce una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali nell'ambito del suo territorio. NOTA: Molti Membri definiscono il medesimo concetto "livello di rischio accettabile". 6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle autorita' competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari. NOTA: Una zona indenne puo' circondare, essere circondata o essere adiacente ad una zona - situata in parte di un paese oppure in una regione geografica che comprende l'insieme o parti di piu' paesi - in cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione. 7. Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle autorita' competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o di una malattia particolare e che e' soggetta ad efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazione.
All. 1A - Accordo - Allegato B
ALLEGATO B TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI Pubblicazione dei regolamenti 1. I Membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e fitosanitari 5 adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che i Membri interessati possano prenderne conoscenza. 2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori del Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del Membro importatore. Uffici informazioni 3. Ciascun Membro predispone un ufficio informazioni incaricato di rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri interessati nonche' di fornire la documentazione circa: a) qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o proposto nel suo ambito territoriale; b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione degli additivi alimentari applicate nel suo ambito territoriale; c) le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in considerazione e la determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato; d) l'adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei competenti organismi operanti nel suo territorio, alle organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali e internazionali, nonche' agli accordi e alle intese bilaterali e multilaterali che rientrano nell'ambito del presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese. 4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente richiesta da un Membro interessato venga a questo fornita, qualora non sia gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, praticato nei confronti dei loro cittadini 6 . -------------------- 5 Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze di applicazione generale. 6 Ai fini del presente Accordo, per "cittadini" si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale Membro Procedure di notifica 5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di una norma direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi commerciali di altri Membri, i Membri: a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un determinato regolamento; b) notificano agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del regolamento proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando e' ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni; c) su richiesta, forniscono agli altri Membri copia del regolamento proposto e, ogni qualvolta cio' sia possibile, individuano le parti che differiscono nella sostanza dalle norme, direttive o raccomandazioni internazionali; d) senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle discussioni. 6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un Membro problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione puo' tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che: a) notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il regolamento in questione e i prodotti contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del medesimo regolamento, compresa la natura dei problemi urgenti; b) fornisca, su richiesta, agli altri Membri il testo del regolamento; c) offra agli altri Membri la possibilita' di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni. 7. Le notifiche al Segretariato sono redatte in lingua inglese, francese o spagnola. 8. I paesi industrializzati Membri forniscono, su richiesta, agli altri Membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di documenti voluminosi, riassunti dei medesimi con una specifica notifica in inglese, francese o spagnolo. 9. Il Segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a tutti i Membri e alle organizzazioni internazionali interessate e richiama l'attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri su qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi particolare interesse. 10. I Membri designano un unico organo del governo centrale quale responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente allegato. Riserve generali 11. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra' interpretata nel senso di imporre: a) la comunicazione di particolari o del testo dei progetti oppure la pubblicazione di testi in una lingua diversa da quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8 del presente allegato; o b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della normativa sanitaria o fitosanitaria o comprometterebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
All. 1A - Accordo - Allegato C
ALLEGATO C PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE 7 1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in modo che: a) dette procedure siano avviate e portate a termine senza eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti importati che per i prodotti nazionali simili; b) il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta una domanda, l'organismo competente esamini senza indugio la completezza della documentazione e informi il richiedente in modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che l'organismo competente trasmetta quanto prima possibile al richiedente in modo accurato e completo i risultati della procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta, l'organismo competente porti avanti per quanto possibile la procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il richiedente sia informato dell'andamento della procedura e messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi; c) le informazioni richieste siano limitate agli elementi necessari per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi comprese l'autorizzazione dell'uso di additivi e la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi; d) il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo, ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali; e) la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i limiti del ragionevole e del necessario; f) gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati siano equi in rapporto a quegli imposti sui prodotti nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro Membro e non siano piu' elevati del costo effettivo del servizio; g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le pro- cedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali cosi' da minimizzare gli inconvenienti per i richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti; h) ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione alla luce della normativa applicabile, la procedura per il prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in questione; e i) esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo svolgimento delle procedure e per apportare i necessari correttivi quando una denuncia sia giustificata. Qualora un Membro importatore applichi un sistema di autorizzazione dell'uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi che vieti o limiti l'accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in assenza di un'autorizzazione, il medesimo Membro importatore considera l'uso di una pertinente norma internazionale come base per consentire l'accesso fino a quando non sia raggiunta una determinazione definitiva. 2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo a livello della produzione, il Membro nel cui territorio la produzione ha luogo presta l'assistenza necessaria per facilitare tale controllo nonche' l'operato delle autorita' ad esso preposte. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di seguire ragionevoli controlli sul loro territorio.
All. 1A - Accordo - art. 1
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