LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747

Type Legge
Publication 1994-12-29
Ultimo aggiornamento 1996-02-25
State In force
Source Normattiva
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ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO I Membri ricordando che a Punta del Este i Ministri hanno convenuto che l'obiettivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento e' quello di definire le modalita' piu' opportune per potere finalmente inser- ire, sulla base di regole e norme piu' severe questo settore nel campo di applicazione del GATT, contribuendo cosi' a raggiungere una maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio; ricordando inoltre che nella decisione dell'aprile 1989 del Comitato per i negoziati commerciali si e' convenuto che il processo di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell'Uruguay Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere carattere evolutivo; ricordando infine che si e' convenuto che i paesi meno avanzati Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale. convengono quanto segue: Articolo 1 1. Il presente Accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri devono applicare durante il periodo transitorio per inserire il settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. 2. I Membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e all'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in maniera rilevante le possibilita' di accesso per i piccoli fornitori e da sviluppare opportunita' di scambio commercialmente significative per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento. 3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione dei Membri che non hanno accettato i protocolli che prorogano l'Accordo sul commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo l'"AMF") dal 1986 e, se del caso, accorderanno loro un trattamento speciale nell'applicazione del presente Accordo. 4. I Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione con i medesimi, nell'attuazione del presente Accordo. 5. Al fine di agevolare l'inserimento del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994, i Membri devono prevedere un adeguamento industriale autonomo continuo ed un'accresciuta concorrenza sui loro mercati. 6. Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri a norma dell'accordo OMC e degli accordi Commerciali multilaterali. 7. I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai quali si applica il presente Accordo sono riportati in allegato.

All. 1A - Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi degli articoli 7 o 8 dell'AMF in forza il giorno precedente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC devono, entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, essere notificate in modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di crescita e le disposizioni in materia di flessibilita', dai Membri che mantengono tali restrizioni, all'Organo di controllo dei tessili previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente Accordo "OCT"). I Membri convengono che a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, tulle le restrizioni del tipo sopraccitato sussistenti tra le parti contraenti del GATT 1947 e in forza il giorno precedente l'entrata in vigore dell'Accordo saranno disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo. 2. A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Qualsiasi Membro puo' formulare all'attenzione dell'OCT, entro 60 giorni dalla comunicazione delle notificazioni, le osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno comunicate agli altri Membri per conoscenza. L'OCT puo' esprimere ap- propriate raccomandazioni ai Membri interessati. 3. Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri interessati devono decidere di comune accordo le modalita' necessarie ad allineare il periodo delle restrizioni con l'anno dell'Accordo 2 , e a calcolare i livelli di base di tali restrizioni al fine di attuare le disposizioni del presente articolo. I Membri interessati convengono di avviare tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consultazioni saranno notificati all'OCT che fara' le appropriate raccomandazioni ai Membri interessati. 4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno consid- erate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai rispettivi Membri il giorno precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restrizioni in termini di prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 3. Le restrizioni non notificate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno immediatamente eliminate. 5. Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell'articolo 3 dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC possono rimanere in vigore per la durata stabilita, purche' non superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate dall'Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente accordo l'"OST") istituito nell'ambito dell'AMF. Nel caso in cui l'OST non abbia avuto la possibilita' di esaminare eventuali misure di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai sensi dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un Accordo a norma dell'articolo 4 dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC che sono oggetto di una controversia che l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure dell'AMF applicabili a questo tipo di esame. 6. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, ciascuno dei Membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano almeno il 16% delle importazioni complessive dei Membri nel 1990 dei prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento. 7. Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere notificate in dettaglio dai Membri interessati secondo le seguenti modalita': a) i Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, a comunicare tali dettagli al Segretariato del GATT entro la data stabilita dalla decisione ministeriale del 15 aprile 1994. Il Segretariato del GATT comunichera' tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto dal paragrafo 21; b) I Membri che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso dei Membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non oltre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo. L'OCT comunichera' tali notificazioni agli altri Membri, a titolo informativo, e le esaminera' come disposto dal paragrafo 21. 8. I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT 1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito riportato: a) il primo giorno del 37esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17 percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento: b) il primo giorno dell'85esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18 percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento: c) il primo giorno del 121esimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovra' essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo. 9. Ai fini del presente Accordo, si riterra' che i Membri che hanno notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione di non mantenere il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, abbiamo incluso i loro prodotti tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. Tali Membri saranno pertanto esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11. 10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data prevista da tale programma. Tuttavia, un'eventuale inclusione di prodotti prende effetto solo all'inizio di un anno di Accordo e i dettagli devono essere notificati dall'OCT almeno tre mesi prima, per essere notificati a tutti i Membri. 11. I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi del paragrafo 8, devono essere notificati nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore, e notificati all'OCT a tutti i Membri. 12. I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti, citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1. 13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al 36 mese di applicazione incluso) il livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF in vigore per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC sara' soggetto ad un aumento annuale non inferiore al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni, maggiorato del 16%. 14. Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o l'Organo di conciliazione decidano diversamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi successive del presente Accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sara' soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti: a) per la seconda fase (dal 37 all'84 mese di applicazione dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25%; b) per la terza fase (dall'85 al 120 mese di applicazione dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27 per cento. 15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, in vigore all'inizio di qualsiasi anno dell'Accordo nel periodo transitorio, purche' l'esportatore interessato Membro e l'OCT vengano informati almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare puo' essere abbreviato a 30 giorni previo accordo del Membro soggetto a restrizioni. L'OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Nell'esaminare l'abolizione delle restrizioni nei termini previsti nel presente paragrafo, i Membri interessati terranno conto del trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri Membri. 16. Le disposizioni relative alla flessibilita' (swing, riporto e anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi bilaterali AMF per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti quantitativi sull'impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo). 17. Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in relazione all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale genere devono essere notificati all'OTC. 18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette a restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC e le cui restrizioni rappresentano l'1,2% o meno del volume totale delle restrizioni applicate da un importatore Membro al 31 dicembre 1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all'entrata in vigore dell'Accordo OMC e per tutta la sua durata e' previsto un aumento significativo nelle possibilita' di accesso per le esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di crescita per la fase immediatamente successiva fissati ai paragrafi 13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente, eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilita'. Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT. 19. Per tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno immediatamente successivo all'inserimento del prodotto in questione nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione fornita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia, fuorche' nei casi illustrati al paragrafo 20. 20. Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti non tariffari, il Membro importatore interessato applica la misura secondo le modalita' previste dall'articolo XIII, paragrafo 2, lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette a restrizioni ai sensi del presente Accordo in qualsiasi momento durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di salvaguardia. La misura sara' amministrata dall'esportatore Membro interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre anni rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici. Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo di applicazione. In tali casi, gli esportatori Membri interessati non esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo 3, lettera a) del GATT 1994. 21. L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e, su richiesta di qualsiasi Membro, esamina eventuali questioni particolari con riferimento all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione. -------------------- 2 Per "anno dell'Accordo" si intendono il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e i successivi intervalli di 12 mesi. 3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l'articolo XIX per quanto riguarda in prodotti non ancora integrati nel GATT 1994 salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato. --------------------

All. 1A - Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri che mantengono restrizioni sui prodotti tessili e dell'abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e contemplate dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire all'OCT le notificazioni ad esse relative gia' presentate ad altri organi dell'OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni si sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1994 sulla quali si fondano. 2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono: a) conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT per conoscenza; o b) eliminarle progressivamente secondo un programma presentato all'OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Detto programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano elimi- nate gradualmente nell'arco di un periodo che non supera la durata del presente Accordo. L'OCT puo' fare raccomandazioni al Membro interessato riguardo al programma in questione. 3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire all'OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell'abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore. 4. Tutti i Membri hanno la possibilita' di inviare contronotifiche all'OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del presente articolo. Qualsiasi Membro puo' avviare un'azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994 nella sede appropriata dell'OMC. 5. A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.

All. 1A - Accordo - art. 4

Articolo 4 1. Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonche' quelle applicate ai sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli importatori Membri non sono tenuto ad accettare spedizioni in accesso rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell'articolo 2 o quelle applicate in virtu' dell'articolo 6. 2. I Membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle prassi, nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, incluse le modifiche relative al Sistema armonizzato, nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo non devono: perturbare l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l'accesso di un Membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo. 3. Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione venisse notificato ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto dall'articolo 2, i Membri convengono che qualsiasi cambiamento nel livello di detta restrizione non deve perturbare l'equilibrio tra diritti e obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo. 4. Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3 fossero necessarie, i Membri convengono che il Membro che intende introdurre tali modifiche e' tenuto a comunicarle e, ove possibile, ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri interessati prima dell'attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato ed equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile effettuare consultazioni prima dell'attuazione, Il Membro che intende introdurre tali modifiche, su richiesta del Membro interessato, si consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT per ottenere le raccomandazioni come prevede l'articolo 8. Nel caso in cui l'OCT non abbia avuto l'opportunita' di esaminare una controversia relativa a modifiche di questo genere introdotte prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, la questione sara' esaminata dall'OCT in conformita' delle regole e delle procedure dell'AMF applicabili a questo genere di esame.

All. 1A - Accordo - art. 5

Articolo 5 1. I Membri convengono che le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo d'origine e falsificazione di documenti ufficiali, vanificano l'attuazione del presente Accordo ai fini dell'integrazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. I Membri devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali elusioni. I Membri convengono inoltre che, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione. 2. Qualora un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardanti il paese e il luogo d'origine o falsificazioni di documenti ufficiali e che le misure applicate per affrontare o intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso si deve consultare con il Membro o i Membri interessati al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali consultazioni devono essere avviate tempestivamente, possibilmente entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione puo' essere deferita da uno qualsiasi dei Membri interessati all'OCT affinche' il Comitato di controllo possa formulare una raccomandazione. 3. I Membri convengono di prendere le misure necessarie, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I Membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta elusione del presente Accordo, al fine di determinare i fatti pertinenti nei luoghi d'impostazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. E' inteso che tale cooperazione, compatibile con le leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a restrizioni al Membro che mantiene tali restrizioni; scambio di documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle fabbriche e di contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali casi di elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli esportatori o dagli importatori interessati. 4. Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di elusione (ad esempio dove siano disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e alle circostanze di tale elusione), i Membri convengono che devono essere intraprese le azioni appropriate, nella misura necessaria ad affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di accesso alle merci o, qualora le merci gia' si trovassero nel paese, tenuto conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del luogo di origine effettiva, l'adeguamento delle imputazioni ai livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento dei territori dei Membri attraverso i quali le merci sono state trasbordate, tali azioni possono includere l'introduzione di restrizioni nei confronti di tali Membri. Dette azioni, con i relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni tra i Membri interessati, intese a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all'OCT unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato all'OCT, che puo' proporre ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT per un esame tempestivo e per la formulazione di raccomandazioni. 5. I Membri prendono atto che taluni casi di elusione possono interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente e' possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di transito. 6. I Membri convengono che le false dichiarazioni relative al contenuto in fibre, alle quantita', alla designazione o alla classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente Accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione e' stata resa con l'intento di eludere le disposizioni, i Membri convengono che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure amministrative applicate per affrontare e o intervenire contro tale elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro deve consultarsi tempestivamente con il Membro interessato al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una soluzione, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione all'OCT affinche' detto organo possa formulare una raccomandazione. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero contenere errori involontari.

All. 1A - Accordo - art. 6

Articolo 6 1. I Membri riconoscono che nel periodo transitorio puo' essere necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio specifico (denominato nel presente Accordo "salvaguardia transitoria"). La salvaguardia transitoria puo' essere applicata da qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di quelli integrati nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2. I Membri che non mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2 devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC se desiderano o meno mantenere il diritto di utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I Membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano l'AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. La salvaguardia transitoria deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le disposizioni del presente articolo e con l'effettiva attuazione del processo di integrazione previsto dal presente Accordo. 2. Ai sensi del presente articolo e' possibile intraprendere azioni di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un Membro 5 sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene importato nel territorio in questione in quantita' talmente accresciute da causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia di pregiudizio, all'industria nazionale che produce prodotti simili e/o in diretta concorrenza. Si deve dimostrare che il pregiudizio grave o l'effettiva minaccia di pregiudizio sono causati dall'accresciuta quantita' delle importazioni complessive del prodotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. 3. Nel determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si e' detto al paragrafo 2, il Membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione sulla situazione dell'industria del settore, in termini di cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la produzione, la produttivita', il coefficiente di sfruttamento degli impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti: nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori, puo' necessariamente fornire indicazioni decisive. 4. Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal presente articolo devono essere applicate ad ogni Membro singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali e' arrecato il grave pregiudizio, o l'effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente 6 , dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di importazioni in confronto con le importazioni provenienti da altre fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all'importazione e nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori e' necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui esportazioni del prodotto in questione siano gia' sottoposte a restrizione ai sensi del presente Accordo. 5. Il periodo di validita' dell'accertamento di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della prima notifica. come specificato al paragrafo 7. 6. Nell'applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in particolare considerazioni gli interessi degli esportatori Membri, nei termini qui di seguito riportati: a) ai paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento significativamente piu' favorevole di quello concesso agli altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini generali; ----------------------------- b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili e di abbigliamento e' ridotto in confronto alle esportazioni globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola percentuale delle importazioni totali del prodotto in questione nell'importatore Membro ricevono un trattamento differenziato e piu' favorevole nella fissazione delle condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le possibilita' future di sviluppo dei loro scambi e la necessita' di ammettere quantita' commerciali di importazioni provenienti da detti Membri; c) per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal settore della lana, le cui esportazioni totale di tessili e di abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di abbigliamento e' relativamente ridotto sui mercati degli importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri saranno tenute in particolare considerazione al momento di esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di crescita e la flessibilita'; d) un trattamento piu' favorevole sara' accordato alle reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e dell'abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro Membro per la lavorazione e la successiva reimportazione, nella definizione data dalle leggi e dalle prassi dell'importatore Membro, e a condizione che si applichino pro- cedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando i prodotti in questione sono importati da un Membro per il quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale significativa delle esportazioni totali di tessili e di abbigliamento. 7. Il Membro che propone di avviare un'azione di salvaguardia si consulta con il Membro o con i Membri che sarebbero interessati da tale azione. La richiesta di consultazione deve essere accompagnata da informazioni concrete specifiche e pertinenti, quanto piu' aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori, di cui al paragrafo 3, in base ai quali il Membro che richiede l'azione ha determinato l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio: e b) i fattori, di cui al paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l'avvio di un'azione di salvaguardia nei confronti del Membro o dei Membri interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il piu' possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l'azione deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare le importazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello di cui al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni, includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il presidente informa i membri dell'OCT in merito alla richiesta di consultazioni, indicando il Membro richiedente, il prodotto in questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta. Il Membro o i Membri interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta, avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta e' stata ricevuta. 8. Se nell'ambito delle consultazioni si raggiunge un'intesa reciproca sul fatto che la situazione richiede l'applicazione di restrizione sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni dal Membro interessato nel periodo di 12 mesi che termina due mesi prima del mese in cui e' stata fatta la richiesta di consultazioni. 9. I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere comunicati all'OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato a norma del presente articolo. Per effettuare tale accertamento, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L'OCT propone ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. 10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri non hanno raggiunto un accordo, il Membro che ha proposto l'applicazione di un'azione di salvaguardia puo' applicare la restrizione per data di importazione o per data di esportazione, conformemente al presente articolo, entro 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni, deferendo contemporaneamente la questione all'OCT. Ciascuno dei Membri puo' deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di 60 giorni. In entrambi i casi, l'OCT esamina tempestivamente la questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. 11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un ritardo provocherebbe un danno difficile da rimediare, l'azione prevista al paragrafo 10 puo' essere avviata a titolo provvisorio a condizione che la richiesta di consultazioni e la notifica all'OCT vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non portino ad un accordo, l'OCT deve essere informato della conclusione delle consultazione e in ogni caso non piu' tardi di 60 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT esamina tempestivamente la questione e propone le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino ad un accordo, i Membri informano l'OCT al momento della conclusione e in ogni caso non piu' tardi di 90 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT puo' formulare delle raccomandazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati. 12. Un Membro puo' mantenere le misure richieste a norma del presente articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima. 13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti e' quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di crescita non inferiore al 6% all'anno, a meno che non si forniscano all'OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di restrizione per il prodotto interessato puo' essere superato in ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto e/o l'anticipo del 10%, di cui il riporto a nuovo non deve rappresentare piu' del 5%. Non si applicano limiti quantitativi all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle disposizioni del paragrafo 14. 14. Quando piu' di un prodotto di un altro Membro e' sottoposto a restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro, il livello di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per ciascuno dei prodotti in questione puo' essere superato del 7 per cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad unita' comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti. 15. Qualora un'azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza una restrizione ai sensi dell'AMF durante il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o a norma degli articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sara' quello previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri in vigore entro un anno da: a) la data della notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 15 relativa all'abolizione della restrizione precedente; o b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai nel qual caso il livello non sara' inferiore a i) il livello di restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale il prodotto e' stato oggetto di restrizione, o ii) il livello di restrizione previsto al paragrafo 8, se e' piu' alto. 16. Se un Membro che non mantiene una restrizione ai sensi dell'articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del presente articolo, esso elaborera' gli accordi appropriati che a) tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione tariffaria consolidata e le unita' quantitative basate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni all'esportazione e all'importazione, sia per quanto riguarda la composizione in fibre sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le informazioni relative a tali accordi. ----------- 5 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia come entita' unica o a nome di uno Stato membro. Quando un'unione doganale applica una misura di salvaguardia come entita' unica, tutti i requisiti per l'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente Accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti nell'unione doganale. Quando una misura di salvaguardia e' applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per l'accertamento di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a quello Stato membro.

All. 1A - Accordo - art. 7

Articolo 7 1. Nell'abito del processo di integrazione e in relazione agli impegni specifici assunti dai Membri in seguito all'Uruguay Round, tutti i Membri intraprendono le azioni necessarie per conformarsi alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di: a) ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili e dell'abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e i vincoli tariffari, la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la semplificazione delle formalita' doganali, amministrative e relative alla concessione di licenze; b) assicurare l'applicazione delle politiche finalizzate ad instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i tessili e l'abbigliamento in settori quali le regole e le pro- cedure relative al dumping e all'antidumping, le sovvenzioni e le misure compensative e la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale; e c) evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni nel settore dei tessili e dell'abbigliamento nell'ambito dell'adozione di misure motivate da ragioni generali di politica commerciale. Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri ai sensi del GATT 1994. 2. I Membri notificano all'OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere conseguenze sull'attuazione del presente Accordo. Se tali azioni sono state notificate ad altri organi dell'OMC, una sintesi, con riferimento alla notificazione originale, sara' sufficiente ad adempiere gli obblighi previsti dal presente paragrafo. Qualunque Membro avra' la possibilita' di inviare contronotifiche all'OCT. 3. Qualora un membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso le azioni di cui al paragrafo 1 e che l'equilibrio tra diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato, esso puo' sottoporre la questione agli organi pertinenti dell'OMC e informarne l'OCT. Le eventuali risultanze o conclusioni successive elaborate dagli organi dell'OMC interessati saranno incorporate nella relazione completa dell'OCT.

All. 1A - Accordo - art. 8

Articolo 8 1. E' istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il compito di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, di esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente Accordo e la loro conformita' con il medesimo e di intraprendere le azioni specificamente assegnategli dal presente Accordo. L'OCT e' composto da un presidente e da dieci membri. La scelta dei componenti e' equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed e' prevista una rotazione dei Membri ad intervalli appropriati. I Membri sono nominati da Membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci per prestare servizio nell'OCT, svolgendo le proprie funzioni ad personam. 2. L'OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od il concorso di Membri nominati da Membri coinvolti in una disputa irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT. 3. L'OCT e' considerato un organo permanente e si riunisce nella misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente Accordo L'OCT si basa sulle notificazioni e sulle informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del presente Accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o dai necessari dettagli presentati dai Membri o richiesti dall'OCT. Esso si puo' inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni pervenute a o ricevute da altri organi dell'OMC e da altre fonti eventualmente ritenute appropriate. 4. I Membri si forniscono a vicenda opportunita' adeguate di consultazione in relazione a qualsiasi questione che influenzi il funzionamento del presente Accordo. 5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell'ambito delle consultazioni bilaterali previste dal presente Accordo, su richiesta di uno dei Membri e previa considerazione tempestiva e approfondita della questione, l'OCT presenta le sue raccomandazioni ai Membri interessati. 6. Su richiesta di un Membro, l'OTC riesamina prontamente qualsiasi questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva per i propri interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale le consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Membri interessati non hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, In merito a tali questione, l'OCT puo' esprimere le osservazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati e ai fini del riesame previsto dal paragrafo 11. 7. Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni, l'OCT invita a partecipare i Membri che possono essere direttamente interessati dalla questione in esame. 8. Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l'OTC formula raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di 30 giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno comunicate ai Membri direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre comunicate al Consiglio per gli scambi di merci. 9. I Membri si impegnano ad accettare integralmente le raccomandazioni dell'OCT, il quale esercitera' un controllo adeguato sull'attuazione di dette raccomandazioni. 10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle raccomandazioni dell'OCT, esso fornisce all'OCT le proprie motivazioni non piu' tardi di un mese dopo aver ricevuto le raccomandazioni in questione. Dopo un esame approfondito delle motivazioni addotte, l'OCT emana le eventuali raccomandazioni ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei Membri puo' deferire la questione all'organo di conciliazione delle controversie e richiamarsi all'articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 11. Al fine di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, il Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito prima della fine di ciascuna fase del processo d'integrazione. Come contributo all'esame in questione, almeno cinque mesi prima della fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di merci una relazione completa sull'attuazione del presente Accordo durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il processo d'integrazione, l'applicazione del meccanismo di salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole e discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3, 6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell'OCT puo' eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci. 12. Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per gli scambi di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato nel presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle questioni di cui all'articolo 7, l'organo di risoluzione delle controversie puo' autorizzare, fatta salva la data finale indicata all'articolo 9, un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14 per la fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi Membro che non si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.

All. 1A - Accordo - art. 9

Articolo 9 Il presente Accordo e tutte le restrizioni previste ai sensi dello stesso cesseranno di avere efficacia il primo giorno del 121 mese dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, data alla quale il settore dei tessili e dell'abbigliamento sara' completamente integrato nel GATT 1994. Il presente Accordo non sara' prorogato.

All. 1A - Accordo - Allegato

ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO 1. Il presente allegato elenca i prodotti tessili e dell'abbigliamento designati dai codici a sei cifre del Sistema armonizzato di designazione delle merci (SA). 2. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a determinati prodotti tessili e dell'abbigliamento e non in base alle voci del Sistema armonizzato in se'. 3. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 6 del presente Accordo non si applicano: a) alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo Membri di stoffe tessute a mano dell'industria artigianale, o a manufatti dell'industria artigianale confezionati con dette stoffe tessute a mano, o a prodotti tessili e dell'abbigliamento artigianali appartenenti al folclore tradizionale, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra i Membri interessati; b) ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che erano oggetto di scambi a livello internazionale in quantita' significative dal punto di vista commerciale prima del 1982, quali borse, sacchi, supporti per tappeti, corde, bagagli, stuoie e tappeti tipicamente confezionati con fibre quali iuta, cocco, sisal, agava e henequen; c) ai prodotti di seta pura. Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994, nell'interpretazione dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

All. 1A - Accordo - Prodotti

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