LEGGE 2 agosto 1999, n. 302

Type Legge
Publication 1999-08-02
Ultimo aggiornamento 1999-09-01
State In force
Source Normattiva
articles 4
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Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

ALLEGATO 7 relativo alla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Marocco aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. 3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 - unione di Madrid); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971); - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

Protocollo 1-art. 1

ELENCO DEI PROTOCOLLI Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Marocco Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca originari del Marocco Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunita' Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale PROTOCOLLO N.1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI DEL MAROCCO ARTICOLO 1 1. I prodotti figuranti nell'allegato originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a). Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b). Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune so ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c). 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d). Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e, secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio. 1997 al 1 gennaio 2000. 6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna, e), la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Protocollo 1-art. 2

ARTICOLO 2 1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli articoli 3 e 4, i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominanti "prezzi d'entrata convenzionali") previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli. 2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC. 3.a) Se il prezzo d'entrata di una partita e' inferiore del 2%, del 4%, del 6% dell'8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico e' pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% al 8% di tale prezzo d'entrata convenzionale. b) Se il prezzo d'entrata di una partita e' inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC. 4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunita' nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino quantitativi convenuti agli articoli 3 e 4. 5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo e' mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunita' ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari. 6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso dei secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonche' in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

Protocollo 1-art. 3

ARTICOLO 3 1. Per quanto riguarda i pomodori freschi di cui alla voce NC 0702.00: a) per ciascuna campagna, dal 1 ottobre al 31 marzo e per un quantitativo convenuto di 150.676 t, scaglionate per mese nel modo qui di seguito indicato; i prezzi d'entrata dai convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai livelli seguenti:

Periodo Quantitativo (t) Prezzo d'entrata convenzionale (Ecu/t)

Ottobre Da novembre a marzo di cui: novembre dicembre gennaio febbraio marzo 5.000 145.676 18.601 36.170 30.749 33.091 27.065 500 500

Totale 150.676

b)

Nel corso del periodo dal 1 novembre al 31 marzo: i) se, nel corso di un mese qualsiasi, non sono stati raggiunti i quantitativi di cui alla lettera a), il quantitativo mancante puo' essere riportato al mese successivo entro il limite del 20%; ii) nel corso di un mese, i quantitativi previsti possono essere superati del 20% a condizione che non si superi il quantitativo globale di 145.676 t. c) Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni effettuate settimanalmente verso la Comunita' entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non puo' superare in nessun caso i 15 giorni. 2. Per quanto riguarda le zucchine fresche di cui alla voce NC 0709.90: a)per ciascuna campagna, dal lo ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 5.000 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero e' pari a 451 ECU/t; b) il Marocco notifica ogni mese ai servizi della Commissione i quantitativi esportati nel mese precedente.

Protocollo 1-art. 4

ARTICOLO 4 Per i prodotti di seguito indicati, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari, entro i limiti dei quantitativi e dei periodi stabiliti, ai prezzi seguenti:

Prodotto convenzionale (Ecu/t) Periodo Quantitativo (t) Prezzo d'entrata

Carciofi (ex 070910) 1 novembre 31 dicembre 500 600

Cetrioli (ex 0707) 1 novembre 31 maggio 5.000 500

Clementine (ex 0805 20) 1 novembre fine febbraio 110.000 500

Arance (ex 080510) 1 dicembre 31 maggio 300.000 275

Protocollo 1-Allegato

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2-art. 1

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DEL MAROCCO ARTICOLO 1 I prodotti elencati qui di seguito originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali.

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

1604 11 00 Salmoni

1604 12 Aringhe

1604 13 90 Altri

1604 14 Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15 Sgombri

1604 16 00 Acciughe

1604 19 10 Salmonidi, diversi dai salmoni

1604 19 31 Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite (Euthynnus

1604 19 39 (Katsuwonus) pelamis):

1604 19 50 Pesci della specie Orcynopsis unicolor

da 1604 19 91 Altri

a 1604 19 98

1604 20 Altre preparazioni e conserve:

1604 20 05 Preparazioni di surimi

1604 20 10 di salmoni

1604 20 30 di salmonidi, diversi dai salmoni

1604 20 40 di acciughe

ex 1604 20 50 di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70 di tonni, palamite e boniti, del genere Euthynnus e d'altri pesci

1604 20 90 di altri pesci

1604 30 Caviale e i suoi succedanei

1605 10 00 Granchi

1605 20 Gamberetti

1605 30 00 Aragoste

1605 40 00 Altri crostacei

1605 90 11 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi

1605 90 19 Altri mitili

1605 90 30 Altri molluschi

1902 29 10 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, piu' del 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Protocollo 2-art. 2

ARTICOLO 2 Le importazioni nella Comunita' di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate: Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996: - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19.500 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6%. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1997: - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21.000 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 5%. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998: . sp; - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22.500 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4%.

Protocollo 3-articolo unico

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN MAROCCO DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' ARTICOLO UNICO Per i prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)j.

Protocollo 3-Allegato

ALLEGATO

Codice NC Designazione delle merci Dazi doganali massimi % Contingenti tariffari prefereriziali

a b

Cap. 1 Animali vivi e prodotti del regno animale

0102 10 Animati vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura 2,5 4000

0105 11 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 2,5 150

Cap. 2 Carni e frattaglie commestibili

0202 20 Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi diversi dalle carcasse e dalle mezzene, non disossate 45 3800

0202 30 Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi diversi dalle carcasse e dalle mezzene, disossate 45 500

Cap. 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove

0402 10 12 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solidef aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% 30 3300

0402 21 Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore e 1,5% 87 3200

0402 91 Altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 87 2600

0402 99 Altri 17,5 1000

0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 17,5 200

0405 00 Burro e altre materie grasse del latte 12,5 8000

0406 90 Altri formaggi 40 550

Cap. 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove

0504 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci 17,5 150

Cap. 6 Piante vive e prodotti della floricoltura

0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 35 200

0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati 2,5 250

0602 99 Altre piante vive (comprese le loro radici), diverse quelle di cui alle sottovoci 060210, 060220, 060230, 060240 e 060291 35 600

Cap. 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0701 10 00 Patate fresche o refrigerate di primizia, da semina 25 31000

0712 90 Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi: 150

0713 10 90 Piselli (Pisum sativum), destinati alla semina 40 350

Cap. 10 Cereali

1001 90 99 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 144 456000

1003 Orzo

1003 00 10 - destinato alla semina 2,5 2000

1003 00 90 - altri 113 8000

1005 10 Granturco, destinato alla semina 2,5 300

1005 90 Granturco, altro 122 2000

1006 10 10 Risone, destinato alla semina 32,5 300

1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato 177 550

Cap. 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina, glutine di frumento

1107 10 Malto, non torrefatto 35 5000

Cap. 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1205 00 90 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina 146 1000

di ravizzone

di colza

1206 00 Semi di girasole, anche frantumati

1206 00 10 - destinati alla semina 2,5 250

1209 11 00 Semi di barbabietole da zucchero 2,5 900

1209 21 00 Semi di erba medica 2,5 100

1209 91 90 Semi di ortaggi diversi dai cavoli-rapa 2,5 300

1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets 22,5 1150

1214 00 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets 22,5 4500

Cap. 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cera di origine animale o vegetale

1507 10 90 Altri oli greggi di soia, anche raffinati, destinati ad usi tecnici o industriai diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 215 24600

1514 10 Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 215 44000

1514 90 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi da quelli greggi 215 100

1515 11 00 Olio di lino e sue frazioni, greggio 215 200

1515 19 10 Olio di lino e sue frazioni, diverso da quello greggio, destinato ad usi tecnici 215 100

1515 90 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi da quelli greggi 215 150

1516 10 90 Grassi e oli animali e loro frazioni, presentati in forma diversa dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 215 2200

1516 20 99 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di ricino, di palma, di palmisti e di cocco, idrogenati, presentati in forma diversa dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 215 5200

Cap. 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

1701 12 90 Zuccheri di barbabietola diversi da quelli destinati ad essere raffinati 168 20000

Cap. 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

2302 40 Crusche, stacciature ed altri residui di altri cereali 35 350

2309 90 Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 35 1700

Cap. 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

2401 10 60 Tabacchi "sun cured" del tipo orientale 35 500

Qualora il contingente tariffario non fosse interamente utilizzato all'aliquota di dazio indicata per questo contingente, il Marocco accetterebbe di ridurre l'aliquota ad un livello tale da garantire la possibilita' di utilizzare interamente il contingente. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-art. 1

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; sp; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione dei prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Protocollo 4-art. 2

ARTICOLO 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano: 1) prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo; 2) prodotti originari del Marocco: a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 3

ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi dei presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. 1 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 4

ARTICOLO 4 Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche.

Protocollo 4-art. 5

ARTICOLO 5 Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco. 3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o piu' degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunita', tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunita' dove e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di la' di quelle di cui all'articolo 8.

Protocollo 4-art. 6

ARTICOLO 6 Prodotti totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in Marocco: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estrarti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dal prodotti indicati alle lettere da a) e j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco, - che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco, - che appartengono almeno per meta' a cittadini degli Stati membri o del Marocco o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno Stato membro o in Marocco, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a Stati membri, al Marocco, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o del Marocco, - e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati, membri o del Marocco. 3. Nella misura in cui gli scambi tra il Marocco o la Comunita' e l'Algeria o la Tunisia sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e tunisine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Le espressioni "il Marocco" e "la Comunita'" comprendono anche le acque territoriali del Marocco e degli Stati membri della Comunita'. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o del Marocco, purche' ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Protocollo 4-art. 7

ARTICOLO 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto e' classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8. sp; 2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo l. Per i prodotti di cui al Capitolo 84-91, l'esportatore puo' optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4. Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Marocco, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunita' o in Marocco. 3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Protocollo 4-art. 8

ARTICOLO 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata e addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione d serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della comunita' o del Marocco; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo 4-art. 9

ARTICOLO 9 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' il prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Protocollo 4-art. 10

ARTICOLO 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Protocollo 4-art. 11

ARTICOLO 11 Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 dei sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Protocollo 4-art. 12

ARTICOLO 12 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o del Marocco, non e' necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Protocollo 4-art. 13

ARTICOLO 13 Principio della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II relative all'acquisizione dei carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Marocco, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Protocollo 4-art. 14

ARTICOLO 14 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Protocollo 4-art. 15

ARTICOLO 15 Trasporto diretto Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali detto Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari del Marocco o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Marocco. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo 4-art. 16

ARTICOLO 16 Esposizioni 1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto i prodotti o il ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente; c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo i si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Protocollo 4-art. 17

ARTICOLO 17 Certificato di circolazione EUR Il carattere originario dei prodotti, ai sensi de presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 18

ARTICOLO 18 Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto, a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del Marocco se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Marocco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' o del Marocco sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o del Marocco ai sensi dei presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Marocco. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR. 1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere consertava per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR. 1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. sp; 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

Protocollo 4-art. 19

ARTICOLO 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR. i puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, .omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. 1 certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "RILASCIATO A POSTERIORI" 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR. l.

Protocollo 4-art. 20

ARTICOLO 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 1. in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere, alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICATO" 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido a decorrere da questa data.

Protocollo 4-art. 21

ARTICOLO 21 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR. 1 con uno o piu' certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato Eur. l. originario devono figurare nella casella n. 7.

Protocollo 4-art. 22

ARTICOLO 22 Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si puo' applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati Eur. 1. 2. Le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR. 1 e che offra alle autorita' doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di certificato EUR. 1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonche' della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio; b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta puo' essere stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "osservazioni" del certificato EUR. 1 reca una delle seguenti diciture: "PROCEDURA SEMPLIFICATA", 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente compilata, dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13. Richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del certificato Eur. 1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello Stato d'esportazione, possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali precisano in particolare: a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR. 1; b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni: c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorita' che e' competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo. 9. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorita' doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorita' competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono piu' le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie suddette. 11. L'esportatore autorizzato puo' essere tenuto a informare le autorita' competenti, secondo modalita' da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci. 12. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi. 13. Le disposizioni, del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunita', degli stati membri e del Marocco relative alle formalita' doganali e all'uso dei documenti doganali.

Protocollo 4-art. 23

ARTICOLO 23 Scheda informativa e dichiarazione 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari. 3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

Protocollo 4-art. 24

ARTICOLO 24 Validita' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR. 1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Protocollo 4-art. 25

ARTICOLO 25 Presentazione della prova d'origine 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR. 1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

Protocollo 4-art. 26

ARTICOLO 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Protocollo 4-art. 27

ARTICOLO 27 Dichiarazione su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU puo essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura"). 2. La dichiarazione su fattura e' compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione. 5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.

Protocollo 4-art. 28

ARTICOLO 28 Esonero dalla prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Protocollo 4-art. 29

ARTICOLO 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18 paragrafo 2 4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.

Protocollo 4-art. 30

ARTICOLO 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato EUR. 1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono al prodotti presentati. 2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Protocollo 4-art. 31

ARTICOLO 31 Importi espressi in ecu. 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo. Quando la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1 ottobre 1994. Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

Protocollo 4-art. 32

ARTICOLO 32 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR. 1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

Protocollo 4-art. 33

ARTICOLO 33 Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese di importazione rispediscono alle autorita' doganali de paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. 1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 e' effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalita' analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.

Protocollo 4-art. 34

ARTICOLO 34 Soluzione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile risolvere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

Protocollo 4-art. 35

ARTICOLO 35 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Protocollo 4-art. 36

Articolo 36 Zone franche 1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 37

ARTICOLO 37 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone. sp; 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Protocollo 4-art. 38

ARTICOLO 38 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. sp; 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, del Marocco o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8; 2) prodotti originari del Marocco: a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco; b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Marocco" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Mellila.

Protocollo 4-art. 39

ARTICOLO 39 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 40

ARTICOLO 40 Comitato di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale del Marocco.

Protocollo 4-art. 41

ARTICOLO 41 Allegati Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Protocollo 4-art. 42

ARTICOLO 42 Esecuzione del protocollo La Comunita' e il Marocco prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Protocollo 4-art. 43

ARTICOLO 43 Intese con l'Algeria e la Tunisia Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e la Tunisia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Protocollo 4-art. 44

ARTICOLO 44 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunita' o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 , rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Protocollo 4-Allegato I

ALLEGATO I NOTE Premessa Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La, prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 e' espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci de capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. Nota 2 2.1. Quando una voce o parte di voce non e compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco e' soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione e' menzionata nella regola della colonna 3. 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", e' ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi da quelli indicati nella descrizione de prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso e' incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e' considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono o state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, e' insufficiente ai sensi dell'articolo 6. Nota 3 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione, minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e' autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi. 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo' usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati. Ad esempio: Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zig zag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire. 3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. Ad esempio La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Ad esempio: Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili. 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o piu' percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5 5.1. Nel cas dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa' riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali: - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non originarle che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso stesso misto. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da lei filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito della regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso. 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti",, la tolleranza e' del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza e' del 30% per tale nastro. Nota 6 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a pie' di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 ne' l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. sp; Nota 7 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforminq; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum a all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizza ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 ^C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 ^C. secondo il metodo ASTM D 86; o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono 'origine.

Protocollo 4-Allegato II

ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

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|Voce | Designazione |Lavorazione o trasformazione alla | |doganale| delle merci |quale devono essere sottoposti i | |SA | |materiali non originari per | | | |ottenere il carattere di prodotti | | | |originari | | (1) | (2) | (3) o (4) |

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